COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 9 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.3. SIG. DI RENZO PAOLO PIETRO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 124 DEL 21 APRILE 2010: SQUALIFICHE (GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA – GIRONE B – 12^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 9 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.3. SIG. DI RENZO PAOLO PIETRO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 124 DEL 21 APRILE 2010: SQUALIFICHE (GARA SEPINO - BAGNOLESE DEL 18.04.2010 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA - GIRONE B - 12^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il ricorrente, osserva quanto segue. Sia nel referto che nel supplemento di rapporto del direttore di gara emerge che la condotta tenuta nella circostanza dal massaggiatore Di Renzo sarebbe consistita nel raggiungere di corsa dopo il fischio finale i calciatori della Bagnolese che si trovavano sul terreno di gioco. Nessuna altra condotta viene contestata al ricorrente la cui rappresentazione dei fatti (la dichiarata estraneità) si evidenzia assolutamente verosimile. In assenza di una condotta sanzionabile la squalifica va revocata. P.Q.M. accoglie il ricorso e per l'effetto revoca la sanzione della squalifica irrogata a Di Renzo Paolo Pietro dal G.S. Nulla per la tassa già versata che, pertanto, va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it