COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 9 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S. REAL SANBARTOLOMEO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 151 DEL 9 GIUGNO 2010: AMMENDA E SQUALIFICHE (GARA RIPALIMOSANI – REAL SANBARTOLOMEO DEL 6.06.2010 – PLAY OFF 1^ CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 9 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S. REAL SANBARTOLOMEO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 151 DEL 9 GIUGNO 2010: AMMENDA E SQUALIFICHE (GARA RIPALIMOSANI - REAL SANBARTOLOMEO DEL 6.06.2010 - PLAY OFF 1^ CATEGORIA) La Commissione Disciplinare, letti il ricorso presentato dalla società Real Sanbartolomeo, il referto di gara ed il supplemento a firma dell'arbitro, nonché i rapporti dell'assistente di gara e del commissario di campo, osserva quanto segue. Va premesso che il referto di gara ed il suo supplemento, come il rapporto degli assistenti di gara e del commissario di campo fanno piena fede sui fatti verificatisi in occasione della gara. Va, inoltre, rappresentato che questa Commissione Disciplinare deve in questa sede valutare solo i fatti che interessano la società ricorrente e non quelli che riguardano l'altra società e né, tantomeno, entrare nel merito delle decisioni del G.S. che non riguardano il presente reclamo. La società ricorrente fonda il ricorso tendente alla eliminazione o alla riduzione della sanzione pecuniaria sul fatto che non vi fossero tifosi al seguito nella trasferta a Ripalimosani. In effetti nel rapporto del commissario di campo, particolareggiato sui fatti verificatisi, non si fa riferimento a tifosi del Real Sanbartolomeo nei fatti verificatisi. Viene puntualmente riportato solo il comportamento sanzionabile tenuto dai dirigenti e dai calciatori di questa società. Nulla viene portato a sostegno della richiesta di riduzione delle squalifiche dell'allenatore Arciulo Giovanni Andrea e del calciatore Pacifico Roberto. Quanto sopra porta a poter ridurre la sanzione della ammenda, rapportandola solo ai comportamenti tenuti dai dirigenti e dai calciatori, ed a confermare la squalifica al calciatore Pacifico Roberto, mentre per quanto attiene alla squalifica dell'allenatore Arciulo Giovanni Andrea non si provvede in questa sede in quanto l'interessato ha proposto separato ricorso. P.Q.M. delibera di ridurre ad euro 150,00 la sanzione della ammenda a carico della società ricorrente ed a confermare la squalifica di sei giornate per il calciatore Pacifico Roberto. Non si provvede sulla squalifica dell'allenatore Arciulo Giovanni Andrea in quanto è pendente altro ricorso presentato dall'interessato. Nulla per la tassa non versata.
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