COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 23 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. TINABURRI RAFFAELE – SQUALIFICA (GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 23 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. TINABURRI RAFFAELE - SQUALIFICA (GARA SEPINO - BAGNOLESE DEL 18.04.2010 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B - 12^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed ascoltato il Tinaburri con l'assistenza dell'Avv. Prencipe, a seguito di espressa richiesta di audizione, osserva quanto segue. Al ricorrente è fatto presente che sono in corso le indagini della Procura Federale sui fatti oggetto del ricorso, avviate in seguito alla trasmissione degli atti relativi alla gara giocata il 18 aprile 2010 Sepino - Bagnolese da parte del Presidente del C.R. Molise su precisa richiesta della società Pol. Bagnolese. Lo stesso ha chiesto la trattazione del ricorso. Il Tinaburri ha riferito che tutti i calciatori della Bagnolese hanno protestato con veemenza nei confronti dell'arbitro per una rete non concessa, ma ha escluso che lui o suoi compagni di squadra abbiano usato violenza nei confronti del direttore di gara. Ha fatto presente che lui in occasione dei fatti verificatisi a fine gara era in panchina e si è avvicinato al direttore di gara successivamente insieme agli altri giocatori che erano in panchina. Ha aggiunto che indossava una giacca che copriva la divisa di gioco e non ha avuto alcun contatto fisico con l'arbitro. Quanto sopra sostenuto, in completo contrasto con le risultanze del supplemento di rapporto a firma del direttore di gara, richiede accertamenti da parte della Procura Federale, in considerazione anche della gravità della sanzione inflitta dal G.S. e della richiesta avanzata dallo stesso ricorrente di intervento della Procura Federale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per l'indagine di competenza suoi fatti oggetto del ricorso, come avanti indicato, ai sensi dell'art. 32, comma 9 ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva. In attesa dell'esito della indagine, rinvia per la decisione al 30 novembre 2010. Dispone l'invio degli atti del ricorso alla suddetta Procura.
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