COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.4.1. A.C.D. CASALE RICCIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 22 DEL 7 OTTOBRE 2010: AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CASALE RICCIA – RINASCITA BUSSESE DEL 3.10.2010 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 5^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.4.1. A.C.D. CASALE RICCIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 22 DEL 7 OTTOBRE 2010: AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CASALE RICCIA - RINASCITA BUSSESE DEL 3.10.2010 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 5^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede la riduzione della ammenda di euro 450,00 e della squalifica del calciatore Vassalotti Pasquale, ritenute entrambe eccessive. Va rappresentato che nel ricorso si parla di contatto fisico non avvenuto tra il calciatore e l'assistente arbitrale. Tale circostanza non è riportata nel referto arbitrale e nei supplementi esistenti agli atti, dove, invece, viene con precisione e chiarezza descritto il comportamento violento verso il direttore di gara tenuto dal Vassalotti. Appaiono invece non contestate le minacce e le ingiurie di quest'ultimo verso l'arbitro ed il suo assistente. In merito al comportamento dei sostenitori e dei tesserati a fine gara va rappresentato che l'attestazione esibita dalla società ricorrente, benché non utilizzabile in questa sede, non esclude che quanto riferito dall'arbitro e dall'assistente si è verificato. Quanto sopra porta a dover confermare la squalifica al calciatore, perché in ricorso non è riportato alcun argomento da valutare sugli episodi reali verificatisi nell'occasione, mentre si ritiene che i fatti riportati nei supplementi di rapporto relativi al comportamento dei sostenitori e dei tesserati possono condurre ad una riduzione della ammenda. P.Q.M. delibera di confermare la squalifica del calciatore Vassalotti Pasquale per i motivi avanti indicati e di ridurre l'ammenda per la società ricorrente ad euro 300,00. Nulla per la tassa non versata.
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