COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.4.2. A.C. REAL SANBARTOLOMEO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA CARPINONE CALCIO – REAL SANBARTOLOMEO DEL 19.09.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 1^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.4.2. A.C. REAL SANBARTOLOMEO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA CARPINONE CALCIO - REAL SANBARTOLOMEO DEL 19.09.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 1^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali relativi alla gara e quelli inseriti nel ricorso deciso dal G.S. relativi alla posizione dei calciatori della soc. Real Sanbartolomeo che hanno preso parte alla gara giocata il 19.09.2010, osserva quanto segue. La posizione del calciatore Bortone Giuseppe, come da ulteriore documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R., risulta irregolare perché lo stesso alla data del 19 settembre 2010 era tesserato per altra società. Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, pur essendo assorbito nel primo, si evidenzia che né il calciatore Telegramma Ivan e neppure quello a nome Telegramma Luigi risultano tesserati. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Ordine addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it