COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.2.3. POLISPORTIVA KALENA 1924 – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2010: SANZIONI VARIE (GARA SANTELIANA – POL. KALENA DEL 19.10.2010 – CAMPIONATO PROV. ALLIEVI CB – 2^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.2.3. POLISPORTIVA KALENA 1924 - AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2010: SANZIONI VARIE (GARA SANTELIANA - POL. KALENA DEL 19.10.2010 – CAMPIONATO PROV. ALLIEVI CB – 2^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente la Commissione, in merito alla richiesta di audizione da parte della società ricorrente, prende atto che la convocazione è stata tempestiva e rituale e che nessuno è comparso. Per quanto attiene alla condanna della reclamante al risarcimento del danno, la decisione del G.S. va riformata atteso che sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento danni, giudica la competente Commissione presso il C.R. Molise, ove investita dalla parte interessata. Per quanto attiene alle sanzioni per i tesserati va rappresentato che il referto arbitrale ed il relativo supplemento sono fonti di prova privilegiate e fanno fede piena sul comportamento dei tesserati in occasione di gare ufficiali. Ciò premesso, va ritenuto che il comportamento del massaggiatore Fallucchi Luciano e del calciatore Boffa Simone non può essere valutato diversamente da quanto fatto dal G.S. con l'effetto che le sanzioni inflitte debbono essere confermate. Il comportamento dell'allenatore Buonsenso Emilio, invece, valutato sulle risultanze del rapporto può portare ad una riduzione della sanzione a lui inflitta dal G.S. P.Q.M. in parziale riforma della decisione impugnata, annulla la statuizione relativa al risarcimento del danno cagionato alla società avversaria, dispone la riduzione della squalifica inflitta all'allenatore Buonsenso Emilio fino a tutto il 31 marzo 2011 e conferma per il resto la decisione reclamata. Nulla per la tassa non versata.
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