COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo Ricorsi A.S.D. SAN GIULIANO DEL SANNIO e POL. HERMES TORO – Avverso Esito Gara (GARA SAN GIULIANO DEL SANNIO – HERMES TORO DEL 31.10.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “B” – 7^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo Ricorsi A.S.D. SAN GIULIANO DEL SANNIO e POL. HERMES TORO – Avverso Esito Gara (GARA SAN GIULIANO DEL SANNIO – HERMES TORO DEL 31.10.2010 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “B” – 7^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che entrambe le società preannunciavano reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe e che le stesse hanno ritualmente dato seguito a detti preannunci; letto il referto arbitrale e sentito l’arbitro a chiarimenti; rileva che, alla fine del primo tempo, l’arbitro concedeva un calcio di rigore alla società Hermes Toro suscitando le proteste di calciatori della squadra di casa. Il primo tiro - non realizzato - veniva fatto ripetere perché calciatori locali erano entrati in area prima del tiro medesimo. Il secondo calcio di rigore veniva realizzato e convalidato. In questi frangenti l’arbitro decideva di allontanare l’assistente di parte DISCENZA Carmine, di espellere, direttamente dalla panchina, il calciatore MONACO Antonello e di ammonire i calciatori MUCCINI Luca (capitano) e FACCHINO William (tutti del San Giuliano del Sannio). Inoltre, viste le ulteriori proteste dei tesserati della squadra di casa, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara perché (si riporta testualmente dal referto di gara) “non ero più tranquillo e psicologicamente in grado di proseguire la gara in quanto i calciatori ed i dirigenti della società San Giuliano del Sannio si rifiutavano di ascoltarmi e di rispettarmi”. Nel proprio reclamo la società San Giuliano del Sannio riporta sostanzialmente quanto sopra riferito. Ammette le proteste dei propri tesserati, proteste vibranti, ma limitate soltanto a proteste verbali che hanno portato l’arbitro ad adottare conseguentemente l’allontanamento del proprio assistente di parte e l’espulsione e l’ammonizione di propri calciatori. Cita, inoltre, la regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio secondo la quale l’arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria e, tuttavia, prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. Inoltre, sempre a detta della reclamante, sia in campo che fuori non si è verificata una situazione di concreto ed effettivo pericolo per la incolumità dell’arbitro; prova ne sia che la forza pubblica presente non ha ritenuto dover intervenire non ravvisando situazioni di pericolo per alcuno. Riferisce infine che, dopo la sospensione della gara, l’osservatore arbitrale presente all’incontro, alla presenza del dirigente accompagnatore e del capitano della squadra locale, invitava l’arbitro a tornare sui propri passi ritenendo non ricorressero i presupposti per la sospensione definitiva della gara; lo stesso osservatore si tratteneva da solo nello spogliatoio con l’arbitro e, trascorsi alcuni minuti, richiamava i dirigenti di entrambe le società comunicando loro il ravvedimento dell’arbitro il quale, rivalutate a freddo le circostanze, riteneva di dover proseguire la gara. Tale proposta determinava da un lato il consenso della squadra locale, ma dall’altro il rifiuto della società ospitata. In definitiva la reclamante chiede la ripetizione della gara in epigrafe sostenendo che la sospensione definitiva della gara è di fatto un mero errore tecnico dell’arbitro. Anche la società Hermes Toro, nel proprio reclamo, sostanzialmente riporta i fatti come sopra riferito. Parla, però, di reazioni incontrollate e di violente, gravi ed irripetibili offese verbali da parte di tesserati locali in occasione dell’episodio del calcio di rigore; anzi dopo la convalida del secondo tiro di rigore le proteste continuavano in maniera più aggressiva in quanto tutti i tesserati della squadra locale accerchiavano, spintonavano e minacciavano con veemenza l’arbitro che, nel frattempo, fischiava la fine del primo tempo. Veniva nuovamente aggredito da tesserati locali che lo intimorivano e lo insultavano e, a questo punto, tornava sul terreno di gioco e sospendeva definitivamente la gara; mentre abbandonava il terreno di gioco veniva protetto da un Carabiniere, che piantonava anche l’ingresso al suo spogliatoio. Dopo circa mezz’ora il proprio dirigente accompagnatore veniva convocato nello spogliatoio arbitrale, insieme con il dirigente avversario; qui l’osservatore arbitrale presente all’incontro comunicava loro il ravvedimento dell’arbitro che, a suo dire, riteneva di far proseguire la gara; a tale decisione il proprio dirigente si opponeva ritenendo invece giusta la sospensione definitiva dell’incontro. Chiede, pertanto, l’applicazione ai danni della società San Giuliano del Sannio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 perché la sospensione definitiva è imputabile unicamente al comportamento aggressivo e minaccioso di suoi tesserati nei confronti dell’arbitro. Osserva questo GST. Il rapporto arbitrale è fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS; dallo stesso e dal racconto fatto a questo GST dall’arbitro, emerge chiaramente che la decisione di sospendere definitivamente la gara è scaturita esclusivamente dal rifiuto dei tesserati locali di ascoltare e rispettare l’arbitro stesso; di contro non emergono fatti o situazioni pregiudizievoli della sua incolumità, tutelata, tra l’altro, dalla presenza della forza pubblica. Nel caso di specie, pur condividendo la tesi della società Hermes Toro circa il fatto che la condotta quanto meno deplorevole dei tesserati del San Giuliano del Sannio sia stata la causa della sospensione definitiva della gara, questo GST non può non rimarcare che l’arbitro aveva la piena possibilità di porre in essere (come in parte ha fatto), tutti i provvedimenti disciplinari da lui ritenuti adeguati alle proteste più o meno violente da parte dei tesserati della società San Giuliano del Sannio. In definitiva, la motivazione (sopra riportata testualmente) alla base della decisione di sospendere definitivamente la gara, assolutamente inadeguata e priva di qualsiasi fondamento, nonché la mancata adozione di adeguati provvedimenti disciplinari configurano, a giudizio di questo GST, un indiscutibile errore tecnico dell’arbitro. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 4, lettera c) CGS D E C I D E di rigettare il reclamo, così come proposto dalla società Hermes Toro; di accogliere il reclamo, così come proposto dalla società San Giuliano del Sannio; di riconoscere l’errore tecnico dell’arbitro e, per gli effetti, di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza, al fine della ripetizione della gara medesima. Manda al Presidente del CR Molise per gli eventuali provvedimenti circa quanto riportato in entrambi i ricorsi presentati. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società Hermes Toro.
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