COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.2. Ricorso A.S.D. CAMPODIPIETRA CALCIO – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore Fuoriquota (GARA SANTELIANA – CAMPODIPIETRA CALCIO DEL 25.10.2010 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” – 4^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.2. Ricorso A.S.D. CAMPODIPIETRA CALCIO – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore Fuoriquota (GARA SANTELIANA – CAMPODIPIETRA CALCIO DEL 25.10.2010 - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” – 4^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Campodipietra Calcio con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Santeliana, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3, per aver schierato il calciatore PASQUALE Donato (26.04.1990); rilevato che la società Santeliana non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito, ai sensi dell’art. 33, comma 7 CGS e nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS. considerato che il Regolamento del Campionato Regionale Juniores, per la corrente stagione sportiva, consente l’utilizzo di calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi e, che comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età e di tre calciatori fuoriquota, nati dal 1° gennaio 1991 in poi (cfr. CU n. 19 del 24.09.2010); considerato che la società Santeliana ha schierato il calciatore PASQUALE Donato, contravvenendo al Regolamento sopra riportato; tutto ciò premesso, visto l’art. 17 CGS D E C I D E di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Campodipietra Calcio; di comminare alla società Santeliana la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 -3. Nulla per la tassa non versata.
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