COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.5. Ricorso A.P. cliternina – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore Fuoriquota (GARA BIFERNO – CLITERNINA DEL 04.10.2010 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.5. Ricorso A.P. cliternina – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore Fuoriquota (GARA BIFERNO – CLITERNINA DEL 04.10.2010 - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo erroneamente proposto dalla società Cliternina alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise e, da questa, trasmessa per competenza a questo GST (ex art. 29, c. 7 CGS), rileva che la reclamante chiede l’applicazione ai danni della società Biferno della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 per aver schierato il calciatore MINGRONE Francesco (nato il 25.09.1991) che non aveva titolo perché, a detta della reclamante, squalificato; rilevato che la società Biferno non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito, ai sensi dell’art. 33, comma 7 CGS e nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS. Osserva questo GST. Il calciatore MINGRONE Francesco è tesserato dalla scorsa stagione sportiva per la società Biferno (all’epoca denominata Real Liscione); nel corso della ultima giornata del girone di ritorno della prima fase del Campionato Regionale Juniores veniva espulso e quindi squalificato per tre gare effettive (cfr. Comunicato Ufficiale n. 112 del 24 marzo 2010 – CR Molise), che non scontava perché la società Real Liscione non si qualificava per la seconda fase del medesimo Campionato. Ciò premesso, ai fini della decisione del presente reclamo, è necessario in punto di diritto prendere le mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3 e 6 detta le regole in base alle quali i calciatori sono tenuti a scontare le sanzioni loro comminate. Dalla lettura di detta norma emergono due principi fondamentali: a) quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata, sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in forza del quale si tende, ove sia possibile, a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione. Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite il secondo dei principi anzidetti, quello cioè relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi cede il passo al principio "principe" della effettività della sanzione. In poche parole modo operando in modo diverso verrebbe meno il requisito della certezza della esecuzione della sanzione, e questa verrebbe lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore sanzionato il quale, per un tempo che potrebbe essere anche indefinito, si troverebbe a partecipare a competizioni pur essendo stato colpito da sanzioni non scontate. In tali ipotesi ricade il caso di specie e per tali ragioni il calciatore Mingrone avrebbe dovuto scontare le tre gare di squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra; ne consegue che lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe, anche se con lo status di fuoriquota. Per tutti questi motivi, D E C I D E  di non accogliere il reclamo così come presentato dalla società Cliternina perché il calciatore MINGRONE Francesco aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe;  di convalidare il risultato della gara: BIFERNO – CLITERNINA 0 - 0 La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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