COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.C.D. CARPINONE CALCIO – AVVERSO DECISIONI G.S.T. C.U. N. 33: PARTITA PERSA ED ALTRE SANZIONI (GARA SAN GIULIANO DEL SANNIO – CARPINONE CALCIO DEL 14.11.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 9^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.C.D. CARPINONE CALCIO – AVVERSO DECISIONI G.S.T. C.U. N. 33: PARTITA PERSA ED ALTRE SANZIONI (GARA SAN GIULIANO DEL SANNIO - CARPINONE CALCIO DEL 14.11.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 9^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentita la società ricorrente che ha chiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Nel ricorso viene richiesto a questa C.D. di disporre la ripetizione della gara giocata il 14.11.2010 e dichiarata sospesa dal direttore di gara, con contestuale annullamento delle decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 33 del 25 novembre 2010. Va evidenziato che sia nel ricorso presentato al G.S. e sia in quello presentato a questa C.D., la società controparte, alla quale ritualmente sono stati inviati i motivi del ricorso, non ha ritenuto di controdedurre sulle richieste della società Carpinone Calcio. Gli elementi riportati in ricorso e quelli aggiunti in sede di audizione, oltre alla verifica dei documenti esistenti agli atti hanno portato a ricostruire i fatti avvenuti durante la gara in oggetto. Premesso che il referto di gara ed i suoi allegati sono fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara, è da essi che bisogna trovare ogni utile elemento di valutazione. Il G.S., come è dato leggere dalla decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del 25.11.2010, ha tenuto conto esclusivamente del referto di gara e dei due supplementi di rapporto a firma dell'arbitro, ritenendo valido quanto riportato sul secondo supplemento redatto su specifica richiesta dello stesso G.S. Ebbene le risultanze ufficiali hanno portato a ritenere che l'arbitro ha sospeso la gara perché "il vice capitano ha manifestato la volontà di non proseguire la gara", cosa questa riportata sul primo supplemento di rapporto datato 14 novembre e, ancora di più, riportata di pugno dal direttore di gara sul rapportino di fine gara sottoscritto dallo stesso arbitro e dai due dirigenti accompagnatori delle squadre, documento questo che acquista valore probatorio in presenza di una dichiarazione scritta riportata su di esso controfirmata anche dai rappresentanti delle società. Inoltre dal supplemento di rapporto allegato al referto di gara tale circostanza viene ancora riportata con l'aggiunta che siccome il vice capitano, dopo aver comunicato l'intenzione di "ritirare la squadra dalla gara", si dirigeva verso gli spogliatoi abbandonando il terreno di gioco, "dovendo ritenere espulso il vice capitano per la condotta ad egli ascrivibile" non rimaneva altra possibilità che sospendere la gara. Altro elemento non valutato dal G.S. è stata la riserva scritta fatta dal dirigente accompagnatore della società ricorrente, che risulta firmata per ricevuta dall'arbitro, nella quale viene ad evidenziarsi che la decisione di sospendere la gara è stata presa dal direttore di gara con le squadre presenti sul terreno di gioco. Il direttore di gara solo nel secondo supplemento di rapporto redatto a vari giorni di distanza dalla gara ha riferito di aver ritenuto espulsi anche altri tre calciatori, cosa non risultante né nel referto di gara, né sul rapportino di fine gara nella dichiarazione su di esso esistente, né nel primo supplemento di rapporto e né, tantomeno, fatto evidenziato con l'esibizione del cartellino rosso agli interessati. Le contraddizioni risultanti agli atti ed il fatto che nessuna comunicazione ufficiale è stata data dall'arbitro al dirigente accompagnatore in merito alla sua decisione di sospendere la gara, che, proprio perché sul campo non era più presente il capitano perché precedentemente espulso ed il vice aveva manifestato la volontà di non proseguire la gara, doveva essere informato per ogni possibile intervento in merito alla prosecuzione della gara stessa, portano a ritenere che ricorrono le condizioni per riconoscersi l'errore tecnico dell'arbitro con la conseguenza della ripetizione della gara e l'annullamento delle altre sanzioni inflitte alla società ricorrente dal G.S. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso della società A.S.D. Carpinone Calcio riconoscendo l'errore tecnico dell'arbitro nel sospendere la gara del 14 novembre 2010 giocata a San Giuliano del Sannio. Dispone la ripetizione della gara in data da destinarsi a cura della segreteria del C.R. e l'annullamento delle sanzioni inflitte dal G.S. alla società A.S.D. Carpinone Calcio. Dispone annullarsi l'addebito della tassa reclamo sul conto della società ricorrente avvenuto in data 26 novembre 2010 in occasione del preannuncio di reclamo e di richiesta copia degli atti.
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