COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI GILARDI UGO, IZZILLO GIOVANNI, CARRIZZO MICHELE SALVATORE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI GILARDI UGO, IZZILLO GIOVANNI, CARRIZZO MICHELE SALVATORE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE La Commissione Disciplinare, riunitasi in prosieguo della trattazione del 7 ottobre 2010 in merito al deferimento della Procura Federale del 26 luglio 2010 a carico di Gilardi Ugo, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Virtus M. Santangiolese, di Izzillo Giovanni, nella sua qualità di calciatore della stessa società, di Carrizzo Michele Salvatore, nella sua qualità di dirigente della medesima società, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F. il primo per aver permesso di svolgere l'attività di allenatore al secondo ed al terzo privi della prescritta autorizzazione, nonché della società A.S.D. Virtus M. Santangiolese per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Richiamati in questa sede i verbali redatti il 7 ottobre, ed in particolare quello relativo alle dichiarazione rese dal deferito Izzillo Giovanni, per il quale fu sospesa la decisione in attesa di ascoltare tutti i deferiti, e la decisione presa in tale data riguardante Carrizzo Michele Salvatore, che ha disposto anche la chiusura a carico dello stesso del procedimento, procede alla trattazione per Gilardi Ugo e per la società Virtus M. Santangiolese, che benché regolarmente convocati non si sono presentati. Gilardi Ugo ha fatto pervenire fax giustificativo della assenza con le proprie difese. La Procura Federale, presente con l'Avv. Raffaele Teodoro, ha chiesto riconoscersi la responsabilità dei deferiti con l'irrogazione della inibizione per mesi sei per Gilardi Ugo e della ammenda di euro 2.500,00 per la società Virtus M. Santangiolese. Per quanto riguarda Izzillo Giovanni si è riportata alle richieste fatte nella trattazione del 7 ottobre 2010. Le violazioni contestate ai deferiti si basano su un esposto prodotto dall'A.I.A.C. Molise, non esistente tra gli atti trasmessi dalla Procura Federale, e sulle dichiarazioni rese dai deferiti Gilardi, Izzillo e Carrizzo, nonchè dal sig. Di Gregorio Pasquale, tecnico della Virtus M. Santangiolese. Come riportato agli atti del deferimento, la segnalazione dell'A.I.A.C. Molise si fonda su notizie di organi di informazione dove "sembrerebbe" che le funzioni di allenatore della società Virtus M. Santangiolese fossero svolte da Giovanni Izzillo, ma nessuna documentazione risulta allegata in merito dalla Procura Federale. Pertanto, alla luce delle risultanze oggettive a disposizione di questa Commissione Disciplinare, la valutazione di competenza deve necessariamente svolgersi sui riscontri delle dichiarazione rese dai suddetti deferiti. Da queste risulta solo provato che Izzillo Giovanni, per incarico del Presidente dell'epoca Gilardi Ugo, ha accompagnato la squadra Juniores, riportandosi in distinta come dirigente accompagnatore o segnalinee. In tali veste ha pure dato disposizioni ai calciatori in campo, come da ammissione dello stesso Izzillo. Ciò, però, non prova pienamente che abbia svolto la funzione di allenatore, che, è risaputo, non si riduce ad accompagnare la squadra ed a dare delle disposizioni durante una partita. L'Izzillo Giovanni deve, pertanto, rispondere solo della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver rivestito incarichi e funzioni non confacenti al suo tesseramento quale calciatore della società Virtus M. Santangiolese. Di conseguenza le contestazioni a Gilardi Ugo, Presidente pro-tempore, ed alla società Virtus M. Santangiolese debbono essere riviste alla luce di quanto sopra. P.Q.M. delibera di sanzionare il Sig. Gilardi Ugo, Presidente della società Virtus M. Santangiolese all'epoca dei fatti, con la inibizione per mesi tre, il sig. Izzillo Giovanni, calciatore della medesima società all'epoca dei fatti, con la squalifica per un mese, e la società A.S.D. Virtus M. Santangiolese con l'ammenda di euro 1.500,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza di merito alle sanzioni sopra riportate.
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