COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. SANT’ANGELO LIMOSANO – AVVERSO DECISIONI G.S.T. C.U. N. 44: SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SANTA JUXTA PALATA – SANT’ANGELO LIMOSANO DEL 19.12.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 14^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. SANT'ANGELO LIMOSANO – AVVERSO DECISIONI G.S.T. C.U. N. 44: SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SANTA JUXTA PALATA - SANT'ANGELO LIMOSANO DEL 19.12.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 14^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va rappresentato che è pervenuta comunicazione per fax dalla società ricorrente per sospendere la decisione per quanto riguarda la posizione del calciatore Di Maria Federico per aver richiesto tramite il Presidente del Comitato Regionale l'intervento della Procura Federale in merito ai fatti contestati al suddetto calciatore. Va anche riportato che effettivamente in data 12 gennaio 2011 la richiesta di intervento della Procura Federale è stata inviata dal suddetto Presidente. Per quanto attiene alle sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Insero Stefano e Masserani Mirko, entrambi squalificati per tre giornate, si provvede a trattare il ricorso. Quanto sostenuto dalla ricorrente non trova alcun riscontro nel referto arbitrale e nel suo supplemento, anche in merito all'asserita mancata notifica del provvedimento di espulsione, che, invece, risulta annotata nel supplemento di rapporto. La precisione delle frasi proferite dai due calciatori e la circostanziata rappresentazione del comportamento tenuto dai suddetti, non danno possibilità di poter considerare una possibile riduzione delle squalifiche. La trattazione del ricorso avverso la sanzione a carico del calciatore Di Maria Federico, tenuto conto della comunicazione pervenuta dalla stessa società ricorrente, nonché delle questioni riportate e documentate nel ricorso, deve essere rinviata all'esito delle indagini da richiedere alla Procura Federale. P.Q.M. delibera di confermare le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Insero Stefano e Masserani Mirko. Dispone di rinviare la decisione in merito al ricorso avverso la squalifica del calciatore Di Maria Federico all'esito delle indagini che si richiedono alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 32, comma 9, ultimo periodo, del C.G.S., in aggiunta alla richiesta già avanzata dal Presidente del Comitato Regionale. Soprassiede sulla tassa reclamo in attesa della trattazione anche del ricorso sul suddetto calciatore. Dispone trasmettersi copia della presente decisione e degli atti del procedimento alla Procura Federale.
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