COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. GIOVANI CASTROPIGNANO – SQUALIFICA CALCIATORI E AMMENDA (GARA GIOVANI CASTROPIGNANO – ACLI CALCIO CB DEL 5.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CB – 8^ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. GIOVANI CASTROPIGNANO – SQUALIFICA CALCIATORI E AMMENDA (GARA GIOVANI CASTROPIGNANO – ACLI CALCIO CB DEL 5.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CB - 8^ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed ascoltata la società che ha chiesto espressamente l'audizione, osserva quanto segue. Preliminarmente va rilevato che le sanzioni inflitte ai calciatori Brunetti Donato e Alberti Manuele non sono ricorribili come previsto dall'art. 45, comma 3, lett. a), del C.G.S. La reclamante si limita a smentire il contenuto del rapporto arbitrale posto a fondamento della decisione impugnata. Poiché detto rapporto costituisce atto ufficiale e come tale prova privilegiata in ordine alle modalità degli eventi oggetto di contestazione e poiché nella fattispecie il medesimo referto risulta sufficientemente circostanziato, la valutazione sulla sanzione pecuniaria inflitta dal G.S. deve essere fatta tenendo conto solo dei fatti verificatisi e riportati in rapporto, atteso che nessun elemento aggiuntivo è stato portato alla attenzione di questa C.D. dalla società ricorrente. Allo stato la sanzione della ammenda inflitta dal G.S. Provinciale di Campobasso appare congrua in relazione ai fatti accaduti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica dei calciatori Brunetti Donato e Alberti Manuele e rigetta il gravame avverso la sanzione della ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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