COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. MASTRODONATO BRUNO – INIBIZIONE (GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. MASTRODONATO BRUNO – INIBIZIONE (GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, acquisita la documentazione trasmessa dalla Procura Federale contenente l'esito delle indagini richieste a seguito della riunione tenuta il 7 settembre 2010, osserva quanto segue. Il ricorrente non è stato mai ascoltato né da questa Commissione Disciplinare, perché ha rinunciato alla audizione richiesta nel ricorso, e né dalla Procura Federale in sede di indagini, perché convocato non si è presentato per impegni di lavoro. La valutazione dei fatti verificatisi al termine della gara giocata il 18 aprile 2010 tra il Sepino e la Bagnolese deve essere fatta partendo dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto a firma dello stesso direttore di gara, che "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" come recita l'art. 35, comma 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre, questa C.D. può "utilizzare altresì ai fini di prova" gli atti di indagine della Procura Federale, come recita lo stesso art. 35, comma 1.1, ultimo periodo, del C.G.S. La materialità dei fatti verificatisi è acclarata. E', anche, fuori discussione la circostanza che l'arbitro sia stato aggredito dal dirigente accompagnatore Mastrodonato Bruno e dai calciatori della società Bagnolese al termine della gara. Dalle indagini della Procura Federale emerge con assoluta certezza che il dirigente accompagnatore della squadra si è addirittura introdotto all'interno dello spogliatoio arbitrale al termine della gara allorquando è stato richiesto l'intervento della forza pubblica. Le stesse dichiarazioni rese da un calciatore della Bagnolese in sede di escussione davanti alla Procura Federale riferiscono che il dirigente accompagnatore "manifestava il proprio dissenso con particolare veemenza all'interno dello spogliatoio" e che i Carabinieri "presidiavano i locali assegnati all'arbitro". Il dirigente accompagnatore Mastrodonato Bruno non solo è stato individuato dall'arbitro ma anche dai Carabinieri intervenuti in loco, perciò dando conferma che ha partecipato all'accerchiamento dell'arbitro in campo e che poi ha tenuto il comportamento oltremodo violento nello spogliatoio dell'arbitro. Risultata, pertanto, accertata la partecipazione diretta del dirigente Mastrodonato Bruno alle azioni di estrema gravità, che hanno comportato le gravi lesioni refertate all'arbitro presso la struttura sanitaria di Termoli, non vi sono elementi che possono portare ad una riduzione della sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso con la conferma della inibizione per cinque anni inflitta al dirigente accompagnatore Mastrodonato Bruno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata dal ricorrente.
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