COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.C. S.STEFANO – PARTITA PERSA E SQUALIFICHE A CALCIATORI (GARA REAL GILDONE – S.STEFANO DEL 9.01.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 15^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.C. S.STEFANO – PARTITA PERSA E SQUALIFICHE A CALCIATORI (GARA REAL GILDONE - S.STEFANO DEL 9.01.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 15^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentita la società ricorrente che ha chiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente dopo aver rappresentato i fatti verificatisi in occasione della sospensione della partita giocata il 9 gennaio 2011 con il Real Gildone, riportando comportamenti ed azioni diversi da quelli indicati dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, richiede l'annullamento della decisione del G.S. ed in particolare la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro, la revoca delle squalifiche inflitte ai calciatori Paciarella Dominique e Quici Alberto e la revoca della squalifica inflitta al calciatore Smajlovic Enes, nella sua qualità di Capitano, per la condotta violenta verso l'arbitro tenuta da un calciatore non identificato. Per quanto riguarda la richiesta di riconoscere l'errore tecnico dell'arbitro con l'effetto della ripetizione della gara, la Commissione osserva che a norma del'art. 46, comma 5, del C.G.S. nei casi in cui il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata una copia del reclamo alla controparte. Poiché non risulta che tale adempimento sia stato posto in essere dalla reclamante, tale omissione implica un'evidente violazione del diritto di difesa della controparte, che rende improcedibile il gravame. In merito alla richiesta di revoca delle squalifiche ai calciatori Paciarella Dominique, Quici Alberto e Smajoovic Enes, si richiama l'art. 35, comma 1.1, del C.G.S. che assegna piena prova ai rapporti dell'arbitro ed ai supplementi di rapporto circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò porta a ritenere che le annotazioni riportate in modo preciso sul supplemento di rapporto non possono essere invalidate con le affermazioni di non corrispondenza alla realtà dei fatti proprio perché è il supplemento di rapporto che fa fede. Questa Commissione Disciplinare può solo valutare la congruità delle sanzioni inflitte dal G.S. Il comportamento tenuto dai calciatori Paciarella Dominique e Quic Alberto deve essere considerato sicuramente violento e come tale sanzionato applicando l'art. 19, comma 4, del C.G.S., graduando la sanzione in merito alla gravità ed agli effetti del comportamento. Entrambi possono rientrare nel disposto della lettera b) del suddetto comma, anche in considerazione della mancanza di effetti fisici sull'avversario per entrambi, applicando la sanzione minima prevista di tre giornate, riconoscendo al Paciarella l'attenuante della provocazione. La sanzione inflitta al giocatore capitano Smajlovic Enes non può essere revocata come richiesto in ricorso perché, costituendo il comportamento del calciatore non identificato evidente comportamento violento verso l'arbitro, nonché causa principale della sospensione decretata dal direttore di gara, la sanzione irrogata dal G.S. al suddetto capitano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., appare congrua in relazione alla condotta suddetta. P.Q.M. delibera di dichiarare improcedibile il ricorso con riferimento alla richiesta di annullamento della decisione impugnata, laddove sanziona la reclamante con la perdita della gara; di confermare la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Quici Alberto e la squalifica di sei giornate a carico del calciatore capitano Smajlovic Enes; di ridurre la squalifica del calciatore Paciarella Dominique a tre giornate. Nulla per la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it