COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.2.1. RICORSO A.S.D. NUOVO VINCHIATURO – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI GARA (GARA FERRAZZANO – NUOVO VINCHIATURO DEL 20.03.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” – 8^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.2.1. RICORSO A.S.D. NUOVO VINCHIATURO – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI GARA (GARA FERRAZZANO – NUOVO VINCHIATURO DEL 20.03.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” – 8^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che la società Nuovo Vinchiaturo ha presentato reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe e che la società Ferrazzano ha inviato le proprie controdeduzioni in merito; rilevato preliminarmente che il reclamo in parola è stato inizialmente trasmesso dalla società reclamante alla Commissione Disciplinare Territoriale e quindi successivamente inoltrato a questo GST per competenza; letto il reclamo, rileva che la società Nuovo Vinchiaturo lamenta una chiara irregolarità nello svolgimento della gara in epigrafe, interrotta, a suo dire, dall’arbitro prima del termine del tempo regolamentare a causa di presunti motivi fisici del direttore di gara. In particolare, al 41’ del secondo tempo, dopo aver concesso un calcio di rigore a favore del Ferrazzano, il direttore di gara veniva colto da un malore; veniva quindi assistito da dirigenti e calciatori di entrambe le società e condotto fuori dal terreno di gioco dove veniva raggiunto da un medico presente in tribuna: in tale occasione veniva fermato il cronometro dell’arbitro al fine di riprendere la gara con i tempi giusti ed opportuni. In questo frangente si presentava una persona a tutti sconosciuta che si qualificava come commissario “di imprecisato ente o settore” rifiutandosi di fornire le proprie generalità che convinceva l’arbitro a far tirare il calcio di rigore e, subito dopo, a decretare la fine della gara, cosa che in effetti faceva. Tale decisione, però, comportava l’anticipo del termine della gara di circa quattro minuti, non tenendo inoltre conto dell’eventuale recupero, causando, quindi, l’errore tecnico dell’arbitro; nelle proprie controdeduzioni, la società Ferrazzano dichiara che in occasione della concessione di un calcio di rigore a proprio favore, l’arbitro veniva accerchiato da calciatori e dirigenti del Nuovo Vinchiaturo che lo aggredivano verbalmente con frasi intimidatorie. In questo momento l’arbitro accusava un malore e veniva assistito da tesserati di entrambe le società e da un medico presente in tribuna. Veniva quindi accompagnato nell’atrio degli spogliatoi al fine di consentirgli, anche alla presenza dei Carabinieri in servizio presso il campo sportivo, di riprendersi dal malore accusato. Successivamente, con l’accordo di entrambe le società, riprendeva la gara facendo calciare il rigore e metteva fine alla stessa con il triplice fischio. Appare dunque immotivato ed incomprensibile il reclamo così come proposto dalla società Nuovo Vinchiaturo. Osserva questo GST. Il referto arbitrale, con i relativi supplementi, è fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 35 CGS. Nel proprio supplemento allegato al referto di gara, l’arbitro dichiara che al 46’ del secondo tempo interrompeva momentaneamente la gara a causa di un malore che non gli permetteva di respirare al meglio. Dopo circa cinque minuti, constatata la possibilità di riprendere la gara in seguito al termine del citato malore, continuava la gara portandola a termine senza alcuna difficoltà. L’arbitro, sentito a chiarimenti, confermava in toto quanto refertato. Pur sottolineando il fatto che il referto ed il relativo supplemento risultano quanto meno carenti e poco circoscritti e non esenti da imprecisioni, alla luce di quanto sopra riportato questo GST non può far altro che ritenere la gara in epigrafe terminata regolarmente. Tutto ciò premesso D E C I D E di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Nuovo Vinchiaturo; di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio di: Ferrazzano – Nuovo Vinchiaturo 2 – 1. Ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, previo addebito sul conto della società reclamante. Manda ai competenti organi arbitrali, per gli eventuali adempimenti di propria competenza in ordine alla redazione carente e poco circoscritta del referto arbitrale.
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