COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.1. SOC. JUVE CALCIO VENAFRO – SQUALIFICA CALCIATORE GARA JUVE CALCIO VENAFRO – SANT’AGAPITO DEL 12.02.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.1. SOC. JUVE CALCIO VENAFRO - SQUALIFICA CALCIATORE GARA JUVE CALCIO VENAFRO - SANT'AGAPITO DEL 12.02.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letti gli atti del reclamo; proceduto alla audizione del calciatore Di Norscia Dario, nonché del direttore di gara D'Alessandro Daniele, osserva quanto segue. Premesso che il C.G.S. stabilisce che le fonti di prova in materia disciplinare sono costituite dagli ufficiali di gara, assistiti da fede privilegiata, va rilevato che il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento sono stati redatti, nella fattispecie, in maniera sufficientemente circostanziata. Peraltro il contenuto di tali atti è stato confermato in toto dall'arbitro innanzi alla C.D. alla quale, in particolare, il sig. D'Alessandro ha precisato di non avere avuto alcun dubbio in ordine alla individuazione del sig. Di Norscia, del quale ha fornito analitica descrizione. Ciò premesso, rilevato altresì che la sanzione comminata dal G.S., peraltro in relazione al solo fatto di condotta violenta (e non anche, quindi, come erroneamente sostenuto nel reclamo, con riguardo a presunte frasi minacciose e/o ingiuriose), è da ritenersi congrua in rapporto alla condotta posta in essere dal Di Norscia, P.Q.M. rigetta il reclamo. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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