COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.4. A.S. D. JOYLAND SAN POTITO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA FORULUM – JOYLAND DEL 3.04.2011 – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.4. A.S. D. JOYLAND SAN POTITO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA FORULUM – JOYLAND DEL 3.04.2011 – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente chiede la riduzione della squalifica del calciatore Palumbo Andrea sostenendo che lo stesso non ha tenuto comportamento irriguardoso verso l'arbitro. Il circostanziato referto di gara, che riporta i fatti e la frase proferita dal calciatore, non permette di poter tenere conto delle motivazioni indicate dalla società Joyland San Potito. Pur tuttavia, questa C.D. dalla analisi dei fatti riportati e del comportamento del calciatore, anche in considerazione che nessuna conseguenza fisica è stata riportata dal direttore di gara, tanto da fare ritenere le gesta del calciatore come comportamento irriguardoso, anche se grave e reiterato, ritiene equa una ridotta sanzione. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Palumbo Andrea a cinque giornate. Nulla per la tassa non versata.
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