COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.489 del 31/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Baiamonte Giovanni (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Misilmeri Calcio) Società A.S.D. Misilmeri Calcio (Pa) Procedimento 300/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.489 del 31/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Baiamonte Giovanni (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Misilmeri Calcio) Società A.S.D. Misilmeri Calcio (Pa) Procedimento 300/A Considerato che la Procura Federale con nota 128 pf 10/11 dell’11/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1) Regolamento LND, in riferimento al punto 2/A3 lett. f) disposizioni generali C.U. 1 del 14/07/2009 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Baiamonte Giovanni la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Misilmeri Calcio l’ammenda di €.750,00 (settecentocinquanta)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Baiamonte Giovanni (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Misilmeri) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre) da scontare nel campionato di competenza 2011-2012; alla società A.S.D. Misilmeri Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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