COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.489 del 31/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Brucoli Augusta, suo Presidente pro-tempore Sig. Satamaria Calogero e n.3 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 2^ categoria 2009/2010 Procedimento 317/A-02
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.489 del 31/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Brucoli Augusta, suo Presidente pro-tempore Sig. Satamaria Calogero e n.3 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato di 2^ categoria 2009/2010
Procedimento 317/A-02
Con nota del 03/03/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.3 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ricevute a difesa copie dei certificati medici dei calciatori deferiti Bellistri Giuseppe, Di Grande Vincenzo, Piazza Mirko, attestanti la loro idoneità sportiva ed agonistica in relazione alla stagione sportiva 2009-2010 (copie in atti), ritenuto che quanto prodotto dalla società deferita è pienamente esimente degli addebiti ascritti,
DELIBERA
Di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Brucoli Augusta, del suo Presidente pro-tempore Sig. Santamaria Calogero, dei calciatori Bellistri Giuseppe, Di Grande Vincenzo, Piazza Mirko, tutti già tesserati per la società A.S.D. Brucoli Augusta.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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