COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.504 del 21/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Fragapane Raffaele (Presidente Società C.C.D. Belpasso) Società C.C.D. Belpasso (Ct) Procedimento 345/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.504 del 21/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Fragapane Raffaele (Presidente Società C.C.D. Belpasso) Società C.C.D. Belpasso (Ct) Procedimento 345/A Considerato che la Procura Federale con nota 749 10-11 del 31/05/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’art.1 comma 1) C.G.S., nonché art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 14 Giugno 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Fragapane Raffaele la inibizione per mesi 3 (tre); alla società C.C.D. Belpasso l’ammenda di €.200,00 (duecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Fragapane Raffaele (Presidente C.C.D. Belpasso) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società C.C.D. Belpasso, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.200,00 (duecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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