COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.504 del 21/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. S.S. Imbro Meraco, suo Presidente pro-tempore Sig. Imbrò Sergio e n.14 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2009/2010 Procedimento 342/A-10

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.504 del 21/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. S.S. Imbro Meraco, suo Presidente pro-tempore Sig. Imbrò Sergio e n.14 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2009/2010 Procedimento 342/A-10 Con nota del 16/05/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.14 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.20,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 14/06/2011 non sono comparsi i deferiti, in assenza di memorie difensive, DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società S.S. Imbro Meraco l’ammenda di €.280,00 (duecentottanta); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Imbrò Sergio a tutto il 30/09/2011; di infliggere ai calciatori Bazzano Damiano, Cammuca Alessandro, Carbone Gabriele, Caruso Andrea, De Caro Davide, Fuggetta Vincenzo, Galasso Giuseppe, De Rosa Sebastiano, Marciante Filippo, Melluzzo Cristian, Porchia Andrea, Sirinco Mario, Todaro Antonio, Villardita Davide, tutti già tesserati per la società S.S. Imbro Meraco, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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