COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.510 del 28/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Carlentini, suo Presidente pro-tempore Sig. Scalisi Carlo e n.19 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ Categoria 2009/2010 Procedimento 344/A-02
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.510 del 28/06/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Carlentini, suo Presidente pro-tempore Sig. Scalisi Carlo e n.19 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato di 1^ Categoria 2009/2010
Procedimento 344/A-02
Con nota del 20/05/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.19 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati le memorie difese inoltrate dalla società deferita, ha accertato che i calciatori Basso Antonio, Bonfiglio Francesco, Bosco Gabriele, Buccheri Francesco, Caccioppoli Raffaele, Cannavò Luca, Cavallaro Salvatore, Fazzino Leonardo, Fazzino Salvatore, Fuccio Flavio, Genovese Saverio, Gibilisco Gianluca, Gorbino Giuseppe, Lanza Cristian, La Rocca Thomas, Nastasi Mirko, Ossino Alfio Andrea, Riggio Stefano, Scalambro Mirko, indicati nell’atto di deferimento, sono tutti in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica per la S.S. 2009-2010 (certificati in atti).
P.Q.M.
DELIBERA
Di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Carlentini, del suo Presidente pro-tempore Sig. Scalisi Carlo, dei calciatori Basso Antonio, Bonfiglio Francesco, Bosco Gabriele, Buccheri Francesco, Caccioppoli Raffaele, Cannavò Luca, Cavallaro Salvatore, Fazzino Leonardo, Fazzino Salvatore, Fuccio Flavio, Genovese Saverio, Gibilisco Gianluca, Gorbino Giuseppe, Lanza Cristian, La Rocca Thomas, Nastasi Mirko, Ossino Alfio Andrea, Riggio Stefano, Scalambro Mirko, tutti già tesserati per la società A.S.D. Carlentini.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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