COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 13 del 16.09.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO SOCIETA’ LATSCH AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI CUI AL C.U. N. 12 DI DATA 09.09.2010 IN RIFERIMENTO ALLA GARA LATSCH – ROVERETO DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DEL 04.09.2010

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 13 del 16.09.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO SOCIETA’ LATSCH AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI CUI AL C.U. N. 12 DI DATA 09.09.2010 IN RIFERIMENTO ALLA GARA LATSCH – ROVERETO DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DEL 04.09.2010 In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Regionale Juniores Latsch / Rovereto del giorno 04.09.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha comminato alla Società Latsch la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ha inflitto al dirigente accompagnatore di detta società signor Pirhofer Heinrich l'inibizione a svolgere l'attività fino al 16.09.10, ha inflitto alla società Latsch l'ammenda di euro 60,00 per responsabilità oggettiva ed ha comminato al calciatore Kurz Matthias la squalifica per una giornata di gara. 13/262 La delibera è così motivata: “Visto il rapporto dell'arbitro dal quale si rileva che il calciatore n. 3 Kurz Matthias della Società Latsch al 32° del 1° tempo è stato ammonito per fallo; considerato che il provvedimento disciplinare non è stato possibile attribuirlo perchè il calciatore suddetto non risulta compreso tra i tesserati della società medesima e quindi non aveva titolo a pertecipare alla gara”. Avverso tali decisioni ha presentato reclamo la società Latsch, documentando la rituale e tempestiva richiesta di tesseramento del calciatore Kurz Matthias. Esperiti i più opportuni accertamenti, è risultata confermata la regolarità del tesseramento e la conseguente titolarità del calciatore Kurz Matthias a partecipare alla gara. Ciò premesso, la C.D. annulla la delibera impugnata del G.S. di cui al C.U. n. 12 di data 09.09.2010 e, conseguentemente, revoca le sanzioni inflitte al calciatore Kurz Mathias (Latsch), al dirigente Pirhofer Heinrich (Latsch) e alla società Latsch. Ripristina il risultato conseguito sul campo LATSCH – ROVERETO 1 – 2 Poichè il reclamo è stato accolto, si autorizza il non addebito della relativa tassa alla società Latsch.
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