COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 16 del 07.10.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 14 DI DATA 23.09.2010 (GARA DI ECCELLENZA BOLZANO 1996 BOZEN 1996 / BRIXEN DEL 18.09.2010)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 16 del 07.10.2010
Delibera della Commissione Disciplinare
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 AVVERSO I
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 14 DI DATA
23.09.2010 (GARA DI ECCELLENZA BOLZANO 1996 BOZEN 1996 / BRIXEN DEL 18.09.2010)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza F.C. Bolzano 1996
Bozen 1996 / Brixen del 18.09.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto
all’allenatore signor Antonio Calabrese (Bolzano 1996 Bozen 1996) l’inibizione a svolgere ogni attività
fino al 21.10.2010 e al calciatore Kaptina Elis (Bolzano Bozen 1996) la squalifica per 3 (tre) gare.
Inoltre ha inflitto alla società Bolzano 1996 Bozen 1996 la sanzione della squalifica del campo di giuoco
per una gara e l’ammenda di euro 300,00.-
Il provvedimento a carico del calciatore Kaptina Elis era così motivato: “Per comportamento antisportivo
concretizzatosi in leggeri atti maneschi verso un giocatore avversario, proteste e minacce all'arbitro”.
Il provvedimento dell’ammenda era così motivato: “Per lancio reiterato di oggetti in campo da parte del
pubblico, uno dei quali colpiva al petto il direttore di gara, senza peraltro procuragli danno”.
Avverso detti provvedimenti, ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società F.C. Bolzano 1996
Bozen 1996, chiedendo in primis la revoca delle sanzioni e, in subordine, la loro riduzione.
Va premesso che il ricorso avverso i provvedimenti di squalifica del campo di giuoco e di inibizione
all’allenatore signor Antonio Calabrese è inammissibile ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3,
lettere b) e c) C.G.S.
Nella seduta del giorno 01 ottobre 2010 la Commissione ha proceduto all’audizione del Direttore di gara,
del Dirigente della società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 signor Maurizio Daurelio e del calciatore
signor Elis Kaptina.
In relazione ai fatti oggetto del ricorso, l’arbitro ha integralmente confermato quanto peraltro molto
puntualmente descritto nel rapporto.
Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaiono congrue in relazione ai fatti contestati.
Tutto ciò premesso, la C.D.
- dichiara inammissibile il ricorso relativamente agli impugnati provvedimenti di squalifica del campo di
giuoco e di inibizione all’allenatore signor Antonio Calabrese ai sensi del disposto di cui all’art. 45,
comma 3, lettere b) e c) C.G.S.
- respinge per il resto il ricorso e conferma la sanzione dell’ammenda inflitta alla società F.C. Bolzano
1996 Bozen 1996 e la sanzione della squalifica inflitta al calciatore signor Elis Kaptina (F.C. Bolzano
1996 Bozen 1996).
Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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