COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare Con provvedimento di data 10 novembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il calciatore signor Alessandro Demetrio Greco per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 11 comma 1, del C.G.S. nonché la società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 per rispondere della violazione di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 2 e 11 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Con provvedimento di data 10 novembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il calciatore signor Alessandro Demetrio
Greco per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 11 comma
1, del C.G.S. nonché la società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 per rispondere della violazione di cui al
combinato disposto degli artt. 4 comma 2 e 11 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con raccomandata R.R. inviata in data 26 novembre
2010 veniva disposta la convocazione delle parti succitate, per l’udienza del giorno 16 dicembre 2010
alla quale comparivano in rappresentanza della Procura Federale l'avv. Paolo Rosa e il solo deferito
signor Alessandro Demetrio Greco, la cui posizione veniva stralciata essendosi avvalso della facoltà di
cui all’art. 23 C.G.S.
All’esito dell’istruttoria documentale il Sostituto Procuratore Federale concludeva chiedendo per la
società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00.-
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritenuta la sussistenza della contestata responsabilità
oggettiva di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 2 e 11 comma 4 del C.G.S. e la congruità
delle sanzioni richieste dalla Procura, infligge alla società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 l’ammenda di
euro 1.000,00.- (mille).
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