COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 03.03.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DI AMMENDA PUBBLICATO SUL C.U. N. 39 DI DATA 10.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES SALORNO / LEVICO TERME DELLO 05.02.2011)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 43 del 03.03.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DEL GIUDICE SPORTIVO DI AMMENDA PUBBLICATO SUL C.U. N. 39 DI DATA 10.02.2011 (GARA
DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES SALORNO / LEVICO TERME DELLO 05.02.2011)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Regionale Juniores del giorno
05.02.2011 Salorno / Levico Terme, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto
alla società Levico Terme l’ammenda di euro 100,00.- con la seguente motivazione: “per reiterate offese
da parte del pubblico all’arbitro (plurirecidiva)”.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S.D. Levico Terme,
chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
All’udienza del giorno 24 febbraio 2011 si è proceduto all’audizione del Direttore di gara il quale ha
confermato integralmente il proprio referto, precisando che il comportamento gravemente e
reiteratamente ingiurioso era stato tenuto durante la gara da un solo spettatore, che stazionava isolato
dal resto del pubblico.
L’arbitro ha precisato di avere individuato tale persona come sostenitore della società Levico Terme dal
fatto che gli insulti conseguivano puntualmente ad ogni decisione assunta nei confronti del Levico
Terme (ivi compreso l’annullamento di una rete).
La sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione all’entità dei fatti addebitati anche in
considerazione della contestata plurirecidiva.
Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società
U.S.D. Levico Terme.
Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’incameramento della relativa tassa.
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