COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – TIBER DISPUTATA A RIPA IL 08.05.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 125 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER: – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AVANZO ALESSANDRO PER 4 GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA (PLAY-OFF)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA - TIBER
DISPUTATA A RIPA IL 08.05.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 125 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.05.2011,
PUBBLICATA IN PARI DATA, PER:
- LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AVANZO ALESSANDRO PER 4 GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 03.06.2011, la
seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. TIBER, chiedendo la riduzione delle sanzioni
suddette inflitte dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal
rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci; per la Società era presente il Sig. Stefano Mencacci,
delegato dal Presidente.
motivi della decisione
Dall’esame degli atti è emerso che il comportamento tenuto dal calciatore Alessandro D’Avanzo,
più che da un intento minaccioso nei confronti del direttore di gara, si è concretizzato in una
condotta offensiva ed irriguardosa nei confronti del medesimo, peraltro svoltasi in un unico
contesto temporale.
Ciò posto, il contegno tenuto dal Sig. D’Avanzo va quindi adeguatamente sanzionato; la
Commissione ritiene tuttavia equo contenere la squalifica in tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale:
- riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Alessandro D’Avanzo a tre giornate effettive di
gara;
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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