COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. JUNIOR GABELLETTA TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA DINAMO – JUNIOR GABELLETTA TERNI DISPUTATA A S. CARLO (TR) IL 30.04.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER: – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FORNELLI LUCA PER OTTO GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA (PLAY-OFF)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. JUNIOR GABELLETTA TERNI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA NUOVA DINAMO – JUNIOR GABELLETTA TERNI DISPUTATA A S. CARLO (TR) IL
30.04.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER:
- LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FORNELLI LUCA PER OTTO GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 03.06.2011, la
seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. JUNIOR GABELLETTA TERNI, chiedendo la
riduzione delle sanzioni suddette inflitte dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal
rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci; per la Società era presente il Presidente Sig. Lanfranco
Fornelli.
motivi della decisione
Dall’audizione del Direttore di gara è emerso che la stretta di mano del calciatore Fornelli gli ha
provocato un dolore solo momentaneo senza provocare alcuna conseguenza.
Quanto alle frasi riportate nel referto, l’arbitro ne ha confermato integralmente il contenuto.
Ciò posto, tenuto conto del fatto che il gesto del calciatore va inquadrato come smodata e
irriguardosa protesta e non come atto di violenza, la Commissione ritiene che la squalifica possa
essere contenuta in sette giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, La Commissione riduce la squalifica inflitta al calciatore
Luca Fornelli a sette giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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