COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA PUGLIA EMANUELE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO TERNI – TERRA UMBRA DISPUTATA A TERNI IL 15/05/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.54 DELLA DELAGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 19.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: •LA SQUALIFICA PER 9 GARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA PUGLIA EMANUELE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO TERNI – TERRA UMBRA DISPUTATA A TERNI IL 15/05/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.54 DELLA DELAGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 19.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: •LA SQUALIFICA PER 9 GARE HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.06.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo il calciatore indicato in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione era presente il ricorrente, l’arbitro della gara, nonchè il rappresentante dell’A.I.A. Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE Letti gli atti, sentite le parti, la Commissione ritiene che il gesto compiuto dal calciatore Puglia, per come descritto anche nel referto arbitrale, possa essere definito volgare più che propriamente osceno; ciò non di meno esso merita di essere adeguatamente sanzionato anche in considerazione del fatto che ha provocato una lite tra i componenti delle due squadre ed anche con il pubblico. Ciò posto, appare equo ridurre la sanzione inflitta dal GS a sei (6) giornate di gara. P.Q.M. La Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal GS al calciatore Puglia Emanuele a sei giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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