COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PIERANTONIO CALCIO ALLA GARA LAMA CALCIO – PIERANTONIO CALCIO DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 30.04.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 04.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, PER: – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE RAMACCI GIACOMO PER 8 GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PIERANTONIO CALCIO ALLA GARA LAMA
CALCIO - PIERANTONIO CALCIO DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 30.04.2011,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 04.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA,
PER:
- LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE RAMACCI GIACOMO PER 8 GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.06.2011, la seguente decisione
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente la Società ricorrente, non era
presente l’arbitro della gara;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e sentito il rappresentante della Società ricorrente emerge che la leggera
spinta indirizzata dal calciatore all’arbitro non ha provocato alcun dolore fisico e che le frasi
successivamente pronunciate nei confronti del Direttore di gara non hanno concretizzato una vera
e propria minaccia quanto piuttosto un comportamento offensivo e gravemente irriguardoso. Alla
luce di ciò la Commissione ritiene equo contenere la squalifica in sei giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale:
- riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Ramacci Giacomo a sei giornate effettive di gara;
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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