COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (PLAY-OFF) DELEG. DISTRETT. DI CITTA’ DI CASTELLO NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.P. BALDACCIO BRUNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO GUBBIO – BALDACCIO BRUNI DISPUTATA A GUBBIO IL 30/04/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.34 DELLA DELAGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO, DATATA 05.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GUADAGNI KARIM PER 3 GIORNATE; – AMMENDA DI EURO 100,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALE (PLAY-OFF)
DELEG. DISTRETT. DI CITTA’ DI CASTELLO
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.P. BALDACCIO BRUNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA
ATLETICO GUBBIO - BALDACCIO BRUNI DISPUTATA A GUBBIO IL 30/04/2011 AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.34 DELLA DELAGAZIONE
DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO, DATATA 05.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E
CON LA QUALE VENIVA INFLITTA:
- LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GUADAGNI KARIM PER 3 GIORNATE;
- AMMENDA DI EURO 100,00.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione non era presente l’arbitro della gara, nonchè il rappresentante dell’AIA Sig.
Luigi Leucci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ritualmente depositato la U.P. Baldaccio Bruni ricorreva avverso le summenzionate
decisioni del G.S., adottate sulla base del referto di gara compilato dall’arbitro dell’incontro.
SI procedeva all’audizione dell’arbitro, che confermava integralmente, specificandone i particolari,
gli episodi refertati. Dal canto suo, il Presidente della società reclamante si è riportato al ricorso,
sostenendo che l’aggresione del calciatore all’allenatore avversario sia stata solo verbale e non
fisica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla istruttoria non è emerso alcun elemento che possa portare ad una modifica delle decisioni
adottate dal G.S., che appaiono congrue e perfettamente commisurate ai fatti contestati,
pacificamente ribaditi dal direttore di gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, rigetta il reclamo
e conferma le decisioni del G.S.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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