F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 29 Aprile 2011 15) RICORSO DEL F.C. CARPI 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ROSSI MARCELLO; INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. MALAVASI DAVIDE; AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7111/1041PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL’ ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 29 Aprile 2011 15) RICORSO DEL F.C. CARPI 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ROSSI MARCELLO; INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. MALAVASI DAVIDE; AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7111/1041PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL’ ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011) Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Carpi 1909 S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata: (i) al signor Marcello Rossi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Carpi 1909 S.r.l., la sanzione della inibizione per mesi 3, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 14.2.2011, una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; (ii) al signor Davide Malavasi, quale Presidente del Collegio Sindacale della società Carpi 1909 S.r.l., la sanzione dell’inibizione per mesi 1, per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 14.2.2011, una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti a tesserati della società Carpi F.C. 1909 per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; (iii) alla società, l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, per responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale. In particolare, la ricorrente sostiene che il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Simone Malatesta era stato oggetto di una transazione dallo stesso sottoscritta insieme con la società, in cui il calciatore in questione accettava il differimento del pagamento stesso al 28.2.2011, per questioni legate ad un possibile trasferimento del signor Malatesta medesimo presso un diverso club calcistico. A tal proposito, la società precisa che con il predetto atto transattivo, il signor Malatesta non aveva rinunciato al pagamento degli emolumenti allo stesso dovuti, ma aveva semplicemente accettato il differimento del saldo in questione. Ciò, a detta della ricorrente, comporta la non applicabilità al caso di specie dell’art. 2113 c.c., richiamato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella propria decisione, e la conseguente validità della transazione sopra ricordata. Sul punto, al fine di escludere l’applicazione dell’art. 2113 c.c. alla fattispecie in questione, la società assume che il predetto articolo opera esclusivamente qualora il lavoratore intende impugnare la validità della transazione, fattispecie questa non concretizzatasi nel caso di specie. A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente produce, altresì, la decisione della Corte di Giustizia Com. Uff. n. 248/CGF del 14.4.2011, con la quale quest’ultima accerta l’efficacia di una transazione con la quale gli atleti avevano rinunciato ad una parte delle proprie retribuzioni. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2011, è presente l’Avv. Vitali, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il differimento del pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Simone Malatesta per la mensilità di dicembre 2010 sia illegittimo. Ciò detto in quanto la normativa federale prevede termini perentori per numerosi adempimenti, tra i quali l’erogazione delle retribuzioni ai calciatori, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto pagare gli emolumenti a tutti i propri tesserati entro il 14.2.2011, termine questo previsto dall’art. 85, lett. c), par IV e V N.O.I.F.. Sul punto, la Corte, peraltro, concorda con la Commissione Disciplinare Nazionale nel sostenere che introdurre nell’ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento vanificherebbe la ratio della norma. Quanto alla precedente decisione della Corte di Giustizia n. 248, del 12.4.2011, indicata dalla società nella propria memoria difensiva, la Corte rileva che la fattispecie dalla stessa risolta differisce dal caso di specie, in quanto la transazione oggetto della sentenza medesima riguardava la rinuncia da parte dei calciatori al pagamento delle proprie retribuzioni: attraverso la rinuncia, infatti, si estingue il rapporto creditizio, mentre con il differimento si postpone il mero pagamento, con la conseguente violazione dei termini perentori previsti dalla normativa federale. Infine, la Corte ribadisce che la dichiarazione, datata 14.2.2011, attesta una situazione certamente difforme da quella reale: è, invero, pacifico che, alla predetta data, la Società non aveva ancora corrisposto la retribuzione dovuta al signor Malatesta, con la conseguenza che risulta altrettanto confermato l’illecito anche formale posto in essere dai sig.ri Rossi e Malavasi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Carpi 1909 S.r.l. di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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