F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OLMETTO GAVINO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/POL. CALCIO BUDONI DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 13 Luglio 2011
1) RICORSO DELL’A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OLMETTO GAVINO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/POL. CALCIO BUDONI DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
Al 26° del secondo tempo, della gara Anziolavinio/Budoni disputata il 23.1.2011, il calciatore Olmetto Gavino numero 3 della società Budoni a “giuoco fermo” colpiva con una manata al volto un calciatore avversario che lo aveva provocato verbalmente. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Budoni chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Olmetto non colpiva l’avversario volontariamente al volto ma effettuava il movimento solo per allontanare la mano dell’avversario medesimo che era all’altezza del proprio orecchio. In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparrebbe affatto diversa con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti anche in considerazione della giovane età del calciatore. Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Olmetto – se pur provocato- ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale, essendo i fatti stessi avvenuti sotto la diretta visione e percezione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo così in quel momento visualizzati Una diversa ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro porterebbe ad un sindacato di merito su scelte tecnico discrezionali che impingerebbero sul suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva. Trattandosi all’evidenza di una azione dai connotati violenti - e che in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica - si ritiene che la fattispecie sia stata correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitta l’esatta sanzione prevista dal vigente codice di giustizia sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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