F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 13 Luglio 2011 3) RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CUNICO ENRICO SEGUITO GARA UNIONE VENEZIA/SAN DONAJESOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 13 Luglio 2011 3) RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CUNICO ENRICO SEGUITO GARA UNIONE VENEZIA/SAN DONAJESOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale ha applicato nei confronti del signor Cunico Enrico, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara“per comportamento non regolamentare e per aver rivolto all’Arbitro espressione offensiva”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Unione Venezia F.B.C., all’uopo contestando la ricostruzione per la quale è stata inflitta la sanzione, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. La società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento (e/o revoca) della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma, con conseguente riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi osservato che il complesso delle parole proferite, seppur non animose, contenevano in ogni caso una offesa ai danni dell’Ufficiale di Gara. Alla luce di quanto esposto, ritiene congrua la sanzione già inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dalla F.B.C. Unione Venezia di Venezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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