F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 4) RICORSO DELLA A.S.D. NARDO’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/NARDÒ DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 dell’2.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 4) RICORSO DELLA A.S.D. NARDO’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/NARDÒ DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 dell’2.2.2011) La società A.S.D. Nardò Calcio proponeva ricorso avverso la sanzione dell’ammenda inflittale seguito della gara Battipagliese/Nardò del 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011). Dalle risultanze dell’istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure chiara quindi confermata pertanto questa Corte ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati e condivise le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato, non può che disattendere la tesi avanzata con lo spiegato gravame da parte della società pugliese. Il provvedimento veniva adottato in quanto dopo che si era ristabilita la calma a seguito di una prima furibonda rissa tra i calciatori della reclamante unitamente ai calciatori della squadra avversaria, con l’intervento di dirigenti di entrambe le squadre supportati dalle forze dell’ordine, gli stessi calciatori di entrambi le squadre durante il corso della gara davano luogo a una nuova rissa senza che fosse possibile procedere alla identificazione di nessuno dei protagonisti. A l’uopo si riconosce nella determinazione della sanzione il fattivo comportamento dei dirigenti al fine di ristabilire la calma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della A.S.D. Nardò Calcio di Nardò (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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