F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 5) RICORSO DELLA A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BRICCHETTI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VITERBESE/BATTIPAGLIESE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 5) RICORSO DELLA A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BRICCHETTI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VITERBESE/BATTIPAGLIESE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011) Con il reclamo indicato in epigrafe la società ricorrente impugna il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011, contestandone la motivazione, secondo la quale il tesserato in questione “a fine gara, mentre l’arbitro si stava dirigendo verso gli spogliatoi lo afferrava ad un braccio, costringendolo a fermarsi, e gli rivolgeva espressioni gravemente offensive”. La circostanza sarebbe stata negata dal calciatore che ha riferito una diversa versione dei fatti, nel senso cioè che egli si sarebbe limitato: a) a tentare una stretta di mano di saluto con il direttore di gara al termine della partita che quest’ultimo gli avrebbe, invece, rifiutato; b) e alla pronunzia di una frase ironica nei suoi riguardi. La società ha chiesto, pertanto, una riduzione della entità della squalifica in questione. Senonchè la motivazione del provvedimento disciplinare, basandosi sul rapporto arbitrale, ha offerto una diversa ricostruzione dell’accaduto nel senso, cioè, che il Bricchetti, non solo avrebbe afferrato l’arbitro per un braccio, ma gli avrebbe altresì rivolto frasi gravemente offensive, come, per esempio, “vai a …. tanto a me non me ne frega mica, io gioco con la prima squadra e non in questa categoria di………. che arbitri tu, fallito”. Ciò premesso, è agevole rilevare che non soltanto la società Viterbese non ha fornito alcun a prova a sostegno della propria versione, tendente a sdrammatizzare la gravità dell’episodio, ma che in ogni caso ai sensi dell’art. 35, primo comma, 1.1, C.G.S. i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in ordine allo svolgimento delle gare. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento e va senz’altro respinto con ogni conseguenza di legge. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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