F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 6) RICORSO DEL F.C. FORLI’ S.R.L. DILETTANTISTICA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 700,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PRIMAVERA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES FC FORLÌ/MEZZOLARA DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 9.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 6) RICORSO DEL F.C. FORLI’ S.R.L. DILETTANTISTICA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 700,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PRIMAVERA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES FC FORLÌ/MEZZOLARA DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 9.2.2011) Alla fine dell’incontro F.C. Forlì/Mezzolara disputata il 5.2.2011, valevole per il Campionato Nazionale Juniores il calciatore Primavera Marco numero 2 della società Forlì, con il pallone non a distanza di giuoco – in quanto alto diversi metri dalla testa dei calciatori - prendendo la rincorsa, colpiva violentemente con una spallata alla schiena un giocatore avversario; che rimaneva a terra per diversi minuti. Alla notifica dell’espulsione insultava l’arbitro apostrofandolo, tra l’altro, con parole offensive e minacciose. Nel referto arbitrale veniva altresì segnalato, che per tutta la durata dell’incontro, i sostenitori del Forlì insultavano e minacciavano la terna, che veniva poi costretta ad abbandonare l’impianto sportivo scortata dalle Forze di Polizia. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 9.2.2011, sanzionava il calciatore con la squalifica per 5 gare effettive e la società con l’ammenda di € 700,00. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Forlì chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Primavera non aveva usato frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro - che infatti non erano state udite da chi era vicino – e che la ricostruzione del Direttore di gara in occasione del fallo - e del conseguente infortunio del calciatore avversario – che aveva portato all’espulsione, non era completamente rispondente a verità. Infatti il calciatore colpito si rialzava subito ed il Primavera lasciava immediatamente il campo, dopo la notifica del provvedimento disciplinare. Per quanto riguarda poi le circostanze evidenziate dall’arbitro sulle modalità dell’uscita dall’impianto di giuoco della terna arbitrale, la società sottolineava l’assoluta assenza di pubblico potenzialmente intemperante. Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti sia dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore responsabile del fallo Primavera Marco ebbe a prendere una rincorsa al fine di colpire volontariamente l’avversario, avendo l’arbitro ricostruito fedelmente le modalità dell’azione fallosa. Nemmeno dubbi possono esservi su quanto relazionato dall’arbitro in merito alle frasi offensive rivoltegli, essendo del tutto irrilevante il fatto che dette frasi siano o meno udite da terzi. Analogamente infondate sono poi le rimostranze per ciò che riguarda l’ammenda. Il referto dell’arbitro è preciso e puntuale sia sulle minacce che sulle modalità con cui la terna ha lasciato l’impianto di giuoco, fornendo a quest’ultimo proposito nell’impugnazione la Società una personale ed indimostrata chiave di lettura degli accadimenti che collidono del resto anche con la logica data dal fatto che per tutta la durata dell’incontro la terna stessa è stata oggetto di insulti e minacce. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del F.C. Forli’ S.r.l. Dilettantistica di Forlì (Forlì – Cesena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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