F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 6) RICORSO DELLA S.S. SOMMESE CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARZIO FRANCO ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 27.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011
6) RICORSO DELLA S.S. SOMMESE CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARZIO FRANCO ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 27.1.2011)
Il 30.1.2011 la S.S. Sommese Calcio – partecipante al Campionato di Eccellenza Girone A della Lega Nazionale Dilettanti – proponeva ricorso innanzi a questa C.G.F. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti in data 27.1.2011 con cui veniva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Marzio Franco Alessandro in favore della società Sommese Calcio avvenuto il 22.7.2010, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti. I motivi erano i seguenti:
- violazione delle regole procedurali previste dall’art. 48 C.G.S., in quanto il provvedimento della Commissione Tesseramenti era stato pronunciato inaudita altera pars non essendo stata né convocata né preventivamente informata la società Sommese;
- nel merito, avendo già in precedenza militato tra i professionisti, il Marzio non era più “assoggettato a un vincolo di durata ultrannuale al punto da essere costretto ad attivare nuovamente la procedura di cui all’art. 32 bis N.O.I.F. per potersi svincolare…..”;
- ove ritenuti sussistenti gli estremi dell’infrazione, doveva tuttavia riconoscersi la buona fede della società Sommese.
I motivi dedotti sono infondati: - dagli atti risulta che la società Sommese e chi la rappresenta erano ben consapevoli non solo che il Giudice Sportivo aveva rimesso alla Commissione Tesseramenti la questione circa la validità del tesseramento del calciatore Marzio, ma già in precedenza la A.S. Sancolombano, con fax in data 18.12.2010, aveva dato comunicazione scritta del reclamo proposto al Giudice Sportivo sul tesseramento medesimo, sicchè, con nota del 21.1.2.2010, la società Sommese aveva potuto fornire le sue giustificazioni; inoltre, il 10.1.2011, l’Ufficio Tesseramenti aveva comunicato, ancora per iscritto, di avere respinto la richiesta di tesseramento del 16.12.2010; - L’interpretazione fornita dal ricorrente dell’art. 32 bis N.O.I.F., non trova fondamento alcuno nella lettera di detta norma; - non appare essere provata la buona fede della reclamante avuto riguardo alle modalità e alle motivazione addotte a sostegno del duplice tesseramento. Il reclamo deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della deliberazione adottata dalla Commissione Tesseramenti in data 27.1.2011. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Sommese Calcio di Somma Lombardo (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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