F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.r.l. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25.5.2010 CON IL CALCIATORE SCARTOZZI DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011
5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.r.l. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25.5.2010 CON IL CALCIATORE SCARTOZZI DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)
La S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha avanzato reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010), che aveva respinto il ricorso, avanzato dalla stessa società, diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato con il calciatore Scartozzi Daniele, inviato, da quest’ultimo, alla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 20.5.2010. I fatti di causa si possono sintetizzare, tenuto conto della loro cronologia, come segue. Il calciatore Scartozzi Daniele, già legato alla S.S. Cavese 1919 S.r.l., in forza di precedente contratto stipulato in data 2.5.2008 (non oggetto di contestazione), stipulava, con la medesima società, un nuovo contratto di prestazione sportiva, che, mantenendo ferma la scadenza del rapporto, stabiliva un compenso lordo superiore a quello precedentemente pattuito. In mancanza del deposito da parte della società presso la competente Lega, vi provvedeva il calciatore in data 20.5.2010. La S.S. Cavese 1919 S.r.l., avuta notizia del deposito in questione, presentava ricorso alla Commissione Tesseramenti affinchè venisse dichiarata la nullità del contratto stesso, sostenendone l’illegittimità in considerazione dei seguenti elementi:
1) mancanza dell’indicazione del rappresentante della società che lo avrebbe sottoscritto, del luogo e della data di stipula;
2) diversità di grafia nell'indicazione della data di decorrenza rispetto al resto dell'atto;
3) mancanza di qualsiasi dicitura dalla quale evincere il carattere modificativo od integrativo del contratto rispetto a quello precedente. Il calciatore Scartozzi Daniele nelle sue controdeduzioni, ex art. 48 comma 2 C.G.S., chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza della Commissione Tesseramenti, sostenendo che la materia trattata non rientrerebbe nella sfera di competenza della Commissione, come delineata dall’art. 47 C.G.S., dovendosi ritenere, quella instaurata, controversia concernente l’attuazione del contratto e pertanto ai sensi dell’art. 25 del vigente accordo collettivo, da deferirsi ad un Collegio arbitrale. La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 3.11.2010, ritenuta la propria competenza sulla base della considerazione che “il contratto economico tra calciatori e società, in ragione della natura professionistica del rapporto sotteso, ha immediata e diretta incidenza sulla validità o meno del vincolo di tesseramento”, rigettava il ricorso presentato dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l., ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, dal momento che, a dire della Commissione, “i motivi di doglianza proposti dalla società reclamante non integravano gli estremi della invocata nullità del contratto impugnato, apparendo di nessun pregio giuridico le osservazioni della reclamante che, va evidenziato, non ha disconosciuto nelle forme e modi di legge la sottoscrizione dell’accordo economico oggi contestato”. Avverso il pronunciamento della Commissione Tesseramenti, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, sostenendo, la palese ed insanabile nullità del contratto per “l’evidente ed indubitabile apocrifia delle firme del legale rappresentante della società campana, sig. Gennaro Brunetti, apposte in calce all’atto, e la non rilevabilità in nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva dell’obbligo di disconoscimento della firma nel primo atto difensivo utile”. Sostiene la società ricorrente che “le sottoscrizioni non appartengono al legale rappresentante dell’epoca, sigor Gennaro Brunetti, il cui nominativo figura nell’epigrafe del contratto in discorso”, contestando la decisione della Commissione Tesseramenti, laddove la stessa afferma che il disconoscimento della sottoscrizione non sarebbe avvenuto nelle forme e nei modi di legge. A dire della società ricorrente, non esisterebbe alcun obbligo, nell’ambito dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva, al contrario di quanto previsto nel codice di procedura civile, di procedere al disconoscimento della firma nel primo atto difensivo e, sulla base di tale assunto, richiedeva perizia calligrafica in ordine alle firme del legale rappresentante della S.S. Cavese 1919 S.r.l.. In replica, il calciatore Daniele Scartozzi, eccepisce ancora una volta, in via preliminare, l’incompetenza della Commissione Tesseramenti, sulla base delle stesse argomentazioni sostenute in primo grado, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso avanzato dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. per la tardività dell’impugnazione e per l’inesistenza e/o inammissibilità e/o tardività del disconoscimento della firma e chiedendo la condanna al rimborso delle spese per la temerarietà dell’azione. La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, dovendosi, da un lato, ritenere, perfettamente condivisibile la pronuncia della Commissione Tesseramenti, in ordine alla competenza della stessa, dall’altro, in sintonia con i precedenti pronunciamenti di codesta Corte, tardivo ed inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 3 C.G.S, il disconoscimento della firma del rappresentante legale della società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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