F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 7) RICORSO DEI SIGG.RI LAGO ADRIANO E PASSUELLO FEDERICA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGO ALBERTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. NOVE STEFANI CONSULTING (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 7) RICORSO DEI SIGG.RI LAGO ADRIANO E PASSUELLO FEDERICA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGO ALBERTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. NOVE STEFANI CONSULTING (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010) Con reclamo spedito in data 11.2.2011, i signori Lago Adriano, Passuello Federica e Lago Alberto adivano la Corte di Giustizia Federale per l’annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti, Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010, che aveva rigettato il reclamo n. 62, avanzato dagli stessi al fine di ottenere l’annullamento del tesseramento del calciatore Lago Alberto con la società A.C. Nove Stefani Consulting. Innanzi ai giudici di prima istanza, i reclamanti avevano chiesto che venisse accertata e dichiarata l’irregolarità/invalidità/nullità del sopra indicato tesseramento, per violazione delle norme federali, laddove le stesse richiedono, per il tesseramento di calciatori di minore età, la sottoscrizione di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale, in quanto la firma della signora Federica Passuello apposta sul modulo di tesseramento era da considerarsi apocrifa, non avendo, a dire degli stessi, la stessa, madre del calciatore, mai sottoscritto detto modulo. In via istruttoria venivano richiesti opportuni accertamenti e, se del caso, perizia calligrafica per verificare l’apocrificità della firma attribuita alla signora Passuello. La società resistente si costituiva facendo pervenire deduzioni tardive, che, in quanto tali, non sono state valutate dalla Commissione Tesseramenti, la quale, comunque rigettava il reclamo perché infondato, ritenendo autografa la firma oggetto di contestazione, sulla base di una minuziosa disamina tecnica della stessa. Con il reclamo avanzato in questa sede, i ricorrenti contestano la decisione della Commissione Tesseramenti, sottolineando, in particolare, l’insolito ruolo di perito calligrafico assunto dalla stessa, e, formulando le medesime richieste istruttorie avanzate innanzi ai giudici di prime cure, chiedono che, accertata l’apocrifia della firma della signora Passuelli, la Corte ne faccia discendere l’invalidità del tesseremento, non dovendosi ritenere sufficiente la sola sottoscrizione di un genitore per l’assunzione del “vincolo sportivo”, che “non può assolutamente essere considerato atto di ordinaria amministrazione”. La società resistente, associandosi alla decisione della Commissione Tesseramenti, rileva che l’avvenuto disconoscimento della firma da parte della signora Passuello è intervenuto dopo un anno di militanza del figlio nella fila dell’A.C. Nove Stefani Consulting. La fattispecie che si presenta all’esame della Corte, a prescindere dalla questione della autenticità della sottoscrizione riconducibile alla sig.ra Passuello, investe il problema più volte affrontato della validità del tesseramento dei calciatori minori di età in presenza della sola sottoscrizione da parte del minore e di uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale; in particolare se tali sottoscrizioni costituiscano requisito formale non solo necessario ma anche sufficiente sia per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 39.2 N.O.I.F., che per l’ordinamento giuridico statuale, ai sensi dell’art. 320 c.c.. La Corte di Giustizia Federale ritiene che le disposizioni federali in materia debbano essere valutate alla luce della interpretazione che i giudici statali operano delle norme dell’art. 320 c.c.. e rileva, al riguardo, come la giurisprudenza si sia consolidata nel senso di ritenere che costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove, per converso, rientrano nell’ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell’integrità di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti. Premesso pertanto che, a ben vedere, il ricorso alla categoria giuridica degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione appare di dubbia utilità ai fini della soluzione del caso di specie, atteso che l’atto della cui natura si discute assume rilievo più sul piano delle scelte in senso lato educative e della formazione ed espressione della personalità del minore che non patrimoniale, v’è che, in ogni caso, alla luce della distinzione sopra operata, è improprio ascrivere il tesseramento del minore alla F.I.G.C. nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione. In considerazione, comunque, degli atti che, ai sensi dell’art. 320 c.c., la giurisdizione statale ritiene possano essere posti in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atti tra i quali sono annoverati quelli concernenti le scelte educative sul presupposto che per essi non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione, questa Corte ritiene di confermare il proprio recente indirizzo e prendere atto che, all’attualità, non sussistono obiettivamente significative ragioni meritevoli di giuridica considerazione, in virtù delle quali continuare a qualificare in termini di sostanziale atto di straordinaria amministrazione il tesseramento di un calciatore minorenne. Ne consegue che un simile atto può essere legittimamente compiuto anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, nel caso di specie anche per l’esigenza di salvaguardare l’affidamento che la società tesserante può aver riposto nella autenticità delle sottoscrizioni da parte di entrambi i genitori del calciatore minorenne, sottoscrizione da uno di essi disconosciuta solo a distanza di tempo dal tesseramento e nella dichiarata consapevolezza ed accettazione della sua esistenza, ciò che non può non rilevare quale circostanza sintomatica di un effettivo e concorde consenso degli esercenti la potestà genitoriale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai sigg.ri Adriano Lago e Federica Passuello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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