F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 9) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 – DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI ASCRITTE CON NOTA N. 4134/654PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011
9) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00
INFLITTE AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI ASCRITTE CON NOTA N. 4134/654PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
A seguito del provvedimento di deferimento della Procura Federale nei confronti di Marco Piccioli, Agente di calciatori,per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 commi 1 e 12 del Regolamento Agenti di Calciatori, per avere, proponendosi e qualificandosi come agente del calciatore Davide Martinetti, promosso rapporti tra il calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. per la stipula di un contratto di prestazione sportiva, senza che gli fosse stato conferito alcun mandato e all’insaputa dello stesso Martinetti, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato al signor Marco Piccioli la sospensione della licenza per mesi 1 e l’ammenda di € 3.000,00. Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Piccioli, eccependo la mancanza della prova certa della sua responsabilità, in quanto il preteso colloquio telefonico riferito agli organi inquirenti dall’Amministratore Delegato del Catania Lo Monaco, secondo il quale il Piccioli gli avrebbe proposto il trasferimento del calciatore Martinetti dall’Arezzo dove militava al Catania, a condizioni favorevoli, trovandosi in scadenza di contratto, non era idoneo a configurare la prova certa della sua colpevolezza. La circostanza riferita dal Lo Monaco non consentiva una sicura riconducibilità alla sua persona dell’autore del colloquio telefonico. Peraltro egli non conosceva personalmente il Martinetti. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Le argomentazioni difensive del Piccioli trovano un netta smentita nelle dichiarazioni dell’A.D. del Catania Pietro Lo Monaco il quale ha riferito di essere stato contattato nel gennaio 2009 dall’agente Piccioli, da lui personalmente conosciuto in quanto procuratore del calciatore Terlizzi, che gli aveva offerto la opportunità di tesserare per la sua squadra il calciatore Daniele Martinetti, a condizioni particolarmente favorevoli, perché in scadenza di contratto con la sua società. Essendo a conoscenza del fatto che il calciatore era assistito dall’agente Puccinelli, gli aveva chiesto chiarimenti al riguardo, ricevendo come risposta che già da diversi mesi si stava occupando personalmente del Martinetti. Il fatto riferito dal Lo Monaco, trova peraltro obiettiva conferma nel fax che lo stesso A.D. ha prontamente inviato al Puccinelli per chiedergli chiarimenti sulla persona titolata in virtù di mandato a rappresentare il calciatore Martinetti. La Commissione Disciplinare Nazionale ha dunque correttamente accertato la responsabilità del Piccioli in ordine ai fatti contestatigli con l’atto di deferimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Piccioli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 9) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 – DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI ASCRITTE CON NOTA N. 4134/654PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)"