F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 13 Luglio 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. LIBERTY S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE;SQUALIFICA AL CALC. INDIVERI GIOVANNI PER 5 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LIBERTY S.R.L./SCALEA 1912 DEL 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 142 del 11.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 13 Luglio 2011 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. LIBERTY S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE;SQUALIFICA AL CALC. INDIVERI GIOVANNI PER 5 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LIBERTY S.R.L./SCALEA 1912 DEL 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 142 del 11.3.2011) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, osserva che la società Liberty proponeva appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti che con delibera dell’11.3.2011 (Com. Uff. n. 142) assumeva le seguenti decisioni: 1) ammenda di € 400.00 alla società 2) squalifica di cinque gare al calciatore Indiveri Giovanni. Tali sanzioni erano state irrogate dal Giudice di prime cure sulla base delle risultanze dei rapporti dei Commissari di Campo e precisamente, quanto all’ammenda alla società, “perché propri sostenitori rivolgevano cori dal contenuto razzista all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria e per comportamento ostruzionistico dei propri raccattapalle”, quanto al calciatore, “perché lo stesso rivolgeva, al termine della gara espressione offensiva per motivi discriminatori razziali all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria”. Con il reclamo proposto tempestivamente, la società Liberty chiedeva a questa Corte la riduzione dell’ammenda per la società, e l’annullamento e/o la riduzione della squalifica per il calciatore Indiveri. La società, a sostegno del reclamo, nega che siano stati rivolti insulti a sfondo razziale nei confronti di un calciatore avversario, deducendo che la terna arbitrale, difatti, non avrebbe udito né refertato alcunché, tanto più che i nominativi presenti nella distinta della squadra ospite non indicano la presenza di alcun calciatore di colore. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato, dovendosi i fatti ritenere accertati in ragione delle risultanze dei referti di entrambi i Commissari di Campo – che godono notoriamente di fede probatoria privilegiata – i quali con linearità e chiarezza individuano nell’Indiveri l’autore delle frasi e delle espressioni peraltro chiaramente riferite. Peraltro, anche la circostanza che il Direttore di Gara – interpellato telefonicamente – non abbia registrato i fatti sanzionati, non esclude né si pone in contrasto con quanto invece rilevato dai Commissari. È ovvio, pertanto, che qualsiasi diversa considerazione ricadente nell’alveo delle congetture non è idonea a scalfire quanto è stato oggetto di rapporti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Liberty S.r.l. di Bari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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