F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE LANGELLA PAOLO LA SOMMA DI € 14.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE LANGELLA PAOLO LA SOMMA DI € 14.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009) La S.S.D. Grottammare 1899 S.r.l. proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. rispetto alla decisione della Commissione Accordi Economici (Com. Uff. n. 58 pubblicato in Roma il 28.9.2009) su ricorso del calciatore Paolo Langella, divenuta esecutiva a seguito della conferma della Commissione Vertenze Economiche (Com. Uff.. n. 10/D del 17.12.2009) per un fatto nuovo sopravvenuto e conosciuto il 20.1.2010 e cioè la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale di Ancona (Com. Uff. 52 del 20.10.2010) che su deferimento del Presidente Federale ha riconosciuto l’inadempimento del calciatore Langella Paolo all’obbligo di cui all’art. 43 N.O.I.F., di sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità fisica all’attività sportiva per la stagione 2008/2009, ed ha sanzionato il calciatore con la squalifica di giorni 30. La ricorrente chiedeva di essere sentita. Si costituiva nel procedimento per revocazione il signor Paolo Langella che depositava le note difensive con le quali eccepiva l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito. La Corte fissava, a norma e per gli effetti degli artt. 34 e 37 CGS, l’udienza per esaminare il ricorso per il 12.1.2011. In tale data il resistente, rappresentato dall’Avv. Cozzone, eccepiva di non aver ricevuto i motivi del ricorso, dichiarandosi comunque disponibile a trattarlo. In tale data venivano notificati i motivi a mano all’avv. Cozzone cui la Corte assegnava il termine di dieci giorni per controdedurre. All’udienza del 4.4.2011 le parti comparivano reiterando le proprie richieste. In proposito la Corte di Giustizia Federale osserva che Il ricorso è inammissibile in quanto gli elementi addotti dal ricorrente non costituiscono fatto nuovo a norma dell’art. 39 comma 1 C.G.S. La norma statuisce in particolare che è possibile agire per revocazione “se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi, la cui conoscenza avrebbe portato una diversa pronuncia”. Orbene la mancata presentazione del certificato medico prescritto non è un fatto nuovo. Nè lo rende fatto nuovo la circostanza che la Commissione Disciplinare Territoriale di Ancona ne abbia acclarato la mancata presentazione prescritta ai diversi fini disciplinari e della conseguente squalifica del calciatore. Dall’impugnata delibera della Commissione Vertenze Economiche emerge chiaramente e testualmente la circostanza della mancata presentazione all’inizio della stagione sportiva del prescritto certificato medico di idoneità all’attività sportiva. La stessa Commissione ha anzi deciso sulla base della specifica conoscenza di questo fatto. La circostanza che tale elemento sia stato posto a base di una successiva decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Ancona che ha riconosciuto l’inadempimento del calciatore, ai diversi fini disciplinari, non vale a rendere nuovo un fatto già ben noto e da cui aveva tratto origine la controversia. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.S.D. Grottammare Calcio di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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