F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 13 Luglio 2011 2) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 13 Luglio 2011
2) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)
Con reclamo in data 8.11.2010, la società A.C. Prato S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramenti del 4.11.2010 di cui al Com. Uff. n. 12/D, chiedendo a questa Corte, previo il relativo annullamento, di voler disporre il tesseramento del calciatore Wilker Pereira dos Santos per la società reclamante. Adduce la società ricorrente, in via preliminare, l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 6/A della F.I.G.C. in quanto pubblicato in data 5.7.2010 e dunque successivamente alla richiesta di tesseramento del calciatore Wilker presentata dalla A.C. Prato in data 30.6.2010; nel merito, l’infondatezza della decisione della Commissione Tesseramenti impugnata per essere il Wilker qualificabile come “calciatore locale” ai sensi del Com. Uff. n. 10 del 15.6.2006 e non già come “proveniente dall’estero”, dal momento che egli era stato tesserato per il Genoa C.F.C. all’inizio della stagione 2009/2010 e sino al 30.6.2010, ancorchè, dopo l’inizio di detta stagione, fosse stato ceduto in prestito temporaneo all’estero. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Quanto alla applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 6/A della F.I.G.C., la Corte rileva che la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 2.7.2010, oggetto del Com. Uff. n. 6/A, prevede espressamente che le relative “disposizioni si applicano con riferimento alla Stagione Sportiva 2010/2011”, così come del resto hanno sempre previsto tutte le delibere federali, in tema di determinazione dei criteri per il tesseramento in favore di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., che hanno preceduto quella in esame. La stessa delibera di cui al Com. Uff. n. 158/A del 26.6.2009, che secondo la reclamante si applicherebbe al caso di specie, si chiude con la previsione della applicabilità alla sola Stagione Sportiva 2009/2010. Correttamente, pertanto, nel provvedere in ordine alla richiesta della odierna reclamante di tesserare il calciatore Wilker, così come in ordine ad ogni altra richiesta di tesseramento relativa alla Stagione Sportiva 2010/2011, la Lega ha fatto riferimento alla delibera di cui al Com. Uff. n. 6/A. Quanto al merito, l’infondatezza del reclamo discende dalla circostanza che, alla data del 30.6.2010, il calciatore Wilker, in base al certificato storico acquisito in primo grado, non risulta essere tesserato in favore di società italiana, in quanto trasferito in regime di cessione temporanea presso società appartenente a federazione estera, con data di variazione 2.9.2009 e sino al 30.6.2010. Tanto basta per concludere che il provvedimento 20.8.2010 della Lega Pro impugnato, nel richiamare a supporto del diniego di tesseramento in favore della A.C. Prato del calciatore Wilker la disposizione di cui alla lettera e) della delibera di cui al Com. Uff. n. 6/A della F.I.G.C. del 5.7.2010, è corretto e legittimo, non risultando agli atti ufficiali la provenienza del calciatore dal Genoa C.F.C. , al contrario di quanto dichiarato dall’A.C. Prato alla Lega Pro nella richiesta di variazione del tesseramento in suo favore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Prato S.p.A. di Prato e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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