F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 1) RECLAMO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FOLIGNO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 29.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
1) RECLAMO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FOLIGNO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 29.3.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 140/DIV del 29.3.2011, a seguito della gara Pisa/Foligno del 27.3.2011, ha inflitto al Pisa 1909 S.S. S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso le istituzioni; gli stessi introducevano e accendevano nel proprio settore un bengala che veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze”. La società sanzionata, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo volto ad ottenere, in via principale, l’annullamento o la revoca del provvedimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata ad € 1.500,00 ovvero nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia. Ha dedotto i seguenti motivi: episodicità dei fatti. Omissione della valutazione di circostanze attenuanti nonostante il deposito di idonea documentazione presso l’ufficio del giudice sportivo e la consegna a mani al collaboratore della Procura Federale. In particolare, ha sostenuto che i due episodi in relazione ai quali è stata applicata la sanzione sarebbero di modesta rilevanza in un contesto di assoluta gravità per tutto il resto della gara. Nel caso di specie, inoltre, il Giudice sportivo avrebbe irrogato un’ammenda di € 2.000,00 senza riconoscere la sussistenza di alcuna circostanza attenuante o esimente a favore della reclamante, sebbene siano emersi elementi che dimostrerebbero la sussistenza di tre circostanze tra quelle espressamente previste dall’art. 13, comma 1, C.G.S.. La Corte rileva che l’ammenda è stata inflitta in relazione a due distinte condotte della tifoseria della società reclamante, vale a dire l’intonazione di un coro offensivo verso le istituzioni nonché l’introduzione, l’accensione ed il lancio di un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Le condotte sono oggettivamente accertate per quanto risulta dal rapporto del Commissario di campo e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale. Tuttavia, il reclamo va accolto in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione. L’art. 13 C.G.S., rubricato esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori, stabilisce che la Società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre tra le circostanze espressamente indicate. Nel caso di specie, la Corte è dell’avviso che due tra le circostanze indicate dalla norma possano ritenersi sussistenti, e cioè: la società ha adottato ed efficacemente attuato, rima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (lett. a); non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società (lett. e). Infatti, dalla documentazione allegata al reclamo, emerge tra l’altro che per la gara in discorso la società ha adottato un piano operativo steward con un impiego totale di 79 persone, di cui 1 delegato alla sicurezza, 1 responsabile di funzione, 4 coordinatori, 4 capi squadra, 61 steward ed 8 addetti all’accoglienza che, in relazione all’entità dell’evento, risulta essere una misura organizzativa senz’altro proporzionata. Inoltre, dagli atti di gara, non risultano omissioni o insufficiente prevenzione e vigilanza. D’altra parte, nel rapporto del Commissario di campo le misure d’ordine prese dalla società sono definite sufficienti. In definitiva, in presenza di due tra le attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S., la Corte ritiene equa l’irrogazione alla A.C. Pisa 1909 S.r.l.. di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in € 1.500,00. Pertanto, il reclamo va accolto in parte e, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda deve essere ridotta ad € 1.500,00, con restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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