F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 10)RECLAMO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRADI MATTIA SEGUITO GARA SANREMESE/PRO VERCELLI DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
10)RECLAMO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRADI MATTIA SEGUITO GARA SANREMESE/PRO VERCELLI DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)
Con reclamo ritualmente proposto la F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al calciatore Corradi Mattia, seguito gara Chieti/Alma Juventus Fano del 17.4.2011, la squalifica per 5 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara e rientrando negli spogliatoi, colpito con un pugno un avversario, rivolto all'arbitro un applauso ironico accompagnato da una frase irriguardosa ed, infine, rivolto verso il pubblico un gesto offensivo accompagnato da una frase offensiva. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza degli addebiti refertati a carico del Corradi ed ha richiesto l'annullamento della sanzione o, in subordine, la congrua riduzione della stessa. Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo può essere accolto quanto alla entità della sanzione irrogata. Osserva questa Corte che l'atto di violenza verso un avversario, per il quale è prevista la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, può essere ulteriormente gravata di una sola giornata, tenutosi conto degli ulteriori comportamenti tenuti in un unico contesto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Corradi Mattia a 4 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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