F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALC. FAVASULI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTAGLI NEL CORSO DELLA GARA VIRTUS LANCIANO/PISA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALC. FAVASULI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTAGLI NEL CORSO DELLA GARA VIRTUS LANCIANO/PISA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011) Ricorre il signor Favasuli Francesco avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011) con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 1 gara per recidività in ammonizioni (XI infrazione). Nel ricorso il calciatore segnala che tale sanzione è stata determinata dalla ammonizione subita in occasione della gara Virtus Lanciano/Pisa del 23.4.2011, ed evidenziava che tale provvedimento fu adottato erroneamente a proprio carico dal direttore di gara, che lo aveva scambiato per il compagno di squadra Kenneth Obodo (maglia n. 6); dichiarava infine che tale scambio di persona era stato segnalato tempestivamente agli Uffici della Lega Pro ai sensi dell’art. 33 C.G.S., allegando il relativo filmato (doc. 3). Il Collegio, visionato il video prodotto, come previsto nell’art. 35, comma 1.2. C.G.S., costata che l’errore di persona in cui è incorso il direttore di gara è evidente, avendo commesso il fallo il calciatore Kenneth Obodo (maglia n. 6) e non il ricorrente. Il difensore del ricorrente, peraltro, rappresentava in udienza di essere in possesso di dichiarazione del calciatore Kenneth Obodo che si assumeva la paternità della condotta per la quale era stato ammonito il ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Francesco Favasuli, annulla la sanzione inflitta e, per l’effetto, rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza, segnalando che il calciatore a cui deve essere inflitta la sanzione dell’ammonizione è il n. 6 Kenneth Obodo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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