F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 7) RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUSCIELLO TOBIA SEGUITO GARA JUVE STABIA/TERNANA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 7) RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUSCIELLO TOBIA SEGUITO GARA JUVE STABIA/TERNANA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011) Con preannuncio di reclamo del 15.4.2011, la società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 21.4.2011. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, assente il rappresentante legale della società reclamante. L’episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al 26’ del secondo tempo della gara allorché il primo assistente dell’arbitro aveva riferito di essere stato insultato dal calciatore Tobia Fusciello, seduto in panchina. Alla notifica, da parte dell’arbitro, del provvedimento di espulsione, aveva reiterato le offese al medesimo assistente mentre si allontanava dal terreno di gioco. A seguito del referto dell’Ufficiale di Gara, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara; alla notifica del provvedimento di espulsione, abbandonando il terreno di gioco rivolgeva all’assistente arbitrale un’altra frase offensiva”. Nella memoria della Società non si contesta, in primo luogo, il contenuto delle frasi ingiuriose rivolte all’assistente dell’arbitro, ma ci si duole dell’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, a dire della reclamante, non tenendo conto che si tratterebbe di un unico episodio censurabile e di come la giurisprudenza di questa Corte abbia, in altre situazioni simili, adottato sanzioni meno severe. Si chiede, in conclusione, la riduzione della squalifica, comminata in primo grado, a due giornate di gara o in subordine, oltre alla riduzione della squalifica nella misura suindicata, la comminazione di una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia. La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’assistente arbitrale rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio riferito del quale, peraltro, il referto fa piena prova. Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell’aver rivolto all’assistente arbitrale una frase sicuramente ingiuriosa, ripetuta subito dopo l’adozione del provvedimento di espulsione. L’episodio, incontestabilmente censurabile e grave, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella valutazione del caso di specie sembra insussistente , da un lato, qualsiasi circostanza attenuante mentre ricorre, dall’altro, la circostanza aggravante della reiterazione, in un breve arco temporale, della condotta censurabile; il giudizio complessivo sull’episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con piena conferma della decisione del Giudice Sportivo. A questo riguardo la Corte esprime il convincimento che le argomentazioni difensive non possano essere condivise poiché, in primo luogo, non si tratta, come vorrebbe la difesa della reclamante, di un singolo episodio ma di due, distinti e autonomi, momenti offensivi che, ancorché ravvicinati nel tempo, non possono essere tra loro astretti dal vincolo della continuazione: Non vi può essere dubbio, infatti, – se non altro per il necessario rapporto dell’assistente all’arbitro, l’adozione e l’esecuzione del provvedimento – che vi sia stato un apprezzabile iato che scinde, inequivocabilmente, la dedotta continuità. Quanto poi alla riferita giurisprudenza della Corte circa la comminazione di una sanzione meno afflittiva in caso di comportamenti simili, va precisato che le pronunce giurisprudenziali vanno assunte come indirizzo che reputa assoggettabile a sanzione determinati comportamenti, da apprezzarsi in relazione al tempo, luogo e circostanze dell’evento, ma non può affermarsi che pronunce su casi simili assurgano a sicuro e sovrapponibile metro di valutazione sul quale, elementi oggettivi e soggettivi, propri di ogni singolo episodio, non possano influire sull’entità della sanzione. La giurisprudenza, in conclusione, va letta come “orientamento” manifestato da organi giurisdizionali e non come “unità di misura” dal quale non è possibile, neanche con motivato ragionamento, discostarsi. Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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