F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 8) RECLAMO DEL CALC. FILIPE GOMES RIBEIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/COMO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
8) RECLAMO DEL CALC. FILIPE GOMES RIBEIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/COMO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)
Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Filipe Gomes Ribeiro, tesserato in favore della società Como Calcio S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico) con la quale gli è stata irrogata, seguito gara Bassano Virtus/Como del 17.4.2011, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per comportamento irriguardoso verso l'arbitro. Con i motivi scritti il reclamante, pur non contestando la refertazione a suo carico, ha eccepito l'eccessiva afflittività e sproporzionatezza della sanzione irrogatagli ed ha richiesto la riduzione della stessa ad una sola giornata di squalifica ovvero la commutazione della squalifica residua in ammenda. Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva questa Corte che, vertendosi in tema di comportamento irriguardoso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua e, comunque, conforme al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Filipe Gomes Ribeiro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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